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Manovra, subemendamenti rilanciano il distanziometro

16 dicembre 2024 - 10:20

Tra i subemendamenti alla legge di Bilancio anche alcune proposte che ripropongono il tema delle distanze dai luoghi sensibili e il rifinanziamento del Fondo per il Gap.

Scritto da Daniele Duso
Foto tratta dal profilo Instagram della Camera dei deputati

Foto tratta dal profilo Instagram della Camera dei deputati

Si torna a parlare di distanziometro e di rifinanziamento del fondo per il Gioco d'azzardo patologico con i subemendamenti alla Manovra di Bilancio presentati nel finesettimana in commissione Bilancio alla Camera, che sta in questi giorni esaminando le proposte emendative al Progetto di legge A.C. 2112-bis Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Questi temi vengono riportati alla ribalta dalle proposte emendative firmate da esponenti del Movimento 5 Stelle, che per "tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo", propongono il divieto di "collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (comprendendo quindi: slot e vlt, ma anche gru, pesche verticali o orizzontali di abilità, senza vincite in denaro, Ndr) in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri" dai bancomat

Relativamente al Fondo per il contrasto al Gap, il M5S propone "conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2" di sostituire nell'articolo 66 le parole "120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

Nell'elenco delle proposte emendative che vanno ora ad aggiungersi agli emendamenti cosiddetti supersegnalati, troviamo anche gli emendamenti del governo, tra i quali la proposta di modifica del testo della Manovra, che Gioconews aveva anticipato la scorsa settimana, con il quale il governo intende aumentare la tassazione per quasi tutte le tipologie fisiche e online.

L'emendamento è stato presentato sabato 14 dicembre in serata, con la firma non del governo bensì dei relatori: Silvana Comaroli (Lega), Mauro D'Attis (Forza Italia), Ylenia Lucaselli (Fratelli d'Italia) e Francesco Romano (Noi moderati).

 

Di seguito tutti i testi dei nuovi emendamenti, a partire da quelli dell'opposizione, che punta principalmente a modificare l'articolo aggiuntivo del governo tema del primo dei quattro emendamenti presentati dal governo, il 38.097.


All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte principale, comma 1, sostituire le parole da: fino all'adozione fino a: variazioni di bilancio con le seguenti: sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Conseguentemente:
a) alla parte consequenziale, sostituire l'articolo 66 con il seguente:
Art. 66.
(Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d'azzardo)
Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.».
b) in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0.38.097.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.


All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte consequenziale, sostituire l'articolo 66 con il seguente:
Art. 66.
(Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d'azzardo) 

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.
0.38.097.5. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto. 

 

All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte consequenziale, sostituire l'articolo 66 con il seguente:
Art. 66
(Rifinanziamento del Fondo per il Gioco d'azzardo patologico) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0.38.097.6. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto. 

 

All'emendamento 38.097 del Governo, sostituire la parte consequenziale con la seguente: Conseguentemente, sopprimere l'articolo 66.
0.38.097.9. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

 

Ecco la parte relativa ai giochi contenuta nell'emendamento 2.62:

all’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di
sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota
fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205.;

Si tratta dunque di un aumento sul margine generalizzato dello 0,5 percento, che vale per poker, casinò, bingo online, scommesse. Le uniche aliquote a calare sono quelle delle scommesse ippiche: per quelle a quota fissa la precedente aliquota era al 47 percento se online e del 33 se fisica, e passano invece al 24,5 e al 20,5 percento.

Intanto, è tensione e caos in commissione e i tempi dell'approvazione del disegno di legge si allungano, con conseguente slittamento dell'arrivo in Aula, originariamente previsto per lunedì 16 dicembre.

 

E infine ecco il testo completo dell'emendamento 38.097. Governo.

Al comma 9, capoverso Art. 16-ter, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti oneri e spese:

a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del presente testo unico;

b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

5. Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), del presente testo unico sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 2, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Per l’anno 2025, il limite di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a euro 30.000 è elevato a euro 35.000.

10ter. All’articolo 15, comma 1, lettera eis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.000 euro». all’articolo 3, comma 5, sostituire le parole: 65 per cento con le seguenti: 54 per cento.

Sostituire l’articolo 4 con il seguente:

Art. 4

(Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze da criptoattività)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d’impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000.»;

b) al comma 42, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell’anno solare di cui al comma 35-bis, un acconto dell’imposta dovuta pari al 30 per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a saldo dell’imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis.».

2. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 64 è sostituito dal seguente: «Art. 64. (Soggetti passivi) 1. Sono soggetti passivi dell’imposta sui ervizi digitali i soggetti esercenti attività d’impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all’articolo 65 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello di cui all’articolo 63, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000.»;

b) all’articolo 75, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell’anno solare di cui all’articolo 63, un acconto dell’imposta dovuta pari al 30 per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente determinata ai sensi dell’articolo 74. Il versamento a saldo dell’imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di cui all’articolo 63.».

3. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è da intendersi pari al 26 per cento.

4. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 33 per cento.

5. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta» sono soppresse; 

b) all’articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole «, per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.

6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera csexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.

7. L’imposta sostitutiva di cui al comma 6 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.

8. L’imposta sostitutiva di cui al comma 6 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

9. L’assunzione del valore di cui al comma 6 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

all’articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2, sostituire le parole: «è pari al 16 per cento» con le seguenti: «è pari al 18 per cento»;

 

b) al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: «è pari al 16 per cento» con le seguenti: «è pari al 18 per cento». 

dopo l’articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis

(Assegnazione agevolata beni ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 2 a 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 5-ter

(Estromissione dei beni delle imprese individuali)

1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

Art. 5-quater

1. Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla omministrazione di lavoro, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, sono imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

2. In considerazione dell’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni di cui al comma 1 effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d’imposta.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ogni stato e grado del giudizio ed aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle prestazioni individuate al comma 1, possono essere definiti, ad istanza di parte, mediante il versamento della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, ovvero con la presentazione della prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.

 

4. A seguito della istanza della parte, l’organo giudiziario sospende il giudizio fino al termine di novanta giorni per la definizione del procedimento di cui al comma 3.

5. L’Agenzia delle entrate accerta che la somma indicata nella istanza di definizione corrisponda all’importo della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, e ne dà comunicazione al contribuente.

6. Al fine dell’estinzione del giudizio, il contribuente ha l’onere di depositare presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, entro il termine di cui al comma 4, prova del versamento effettuato ovvero dell’effettivo assolvimento dell’imposta da parte del  prestatore.

7. L’organo giudiziario dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle prestazioni individuate al comma 1, con compensazione delle spese di giudizio. 

all’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell'articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

dopo l’articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. In relazione al concorso per 146 posti di magistrato tributario bandito con decreto del Direttore

generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie

speciale, n. 46 del 7 giugno 2024, nel rispetto delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari

autorizzate per l’anno 2026 dall’articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il

Ministro dell’economia e delle finanze può chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia

tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un

numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.

2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 10, ultimo periodo, le parole: “ nell'anno 2024, le unità di magistrati non

assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità;

nell'anno 2029, 204 unità.” , sono sostituite dalle seguenti: “nell'anno 2026, le 78 unità di

magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 272 unità; nell'anno 2029,

204 unità.”

2) al comma 10-bis:

2.1) al primo periodo, le parole: “per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per

l’anno 2026”;

2.2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Nell'ambito delle facoltà assunzionali

dei magistrati tributari per l'anno 2026 previste dal comma 10 e in deroga agli articoli 4 e seguenti

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell'economia e delle finanze,

sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un ulteriore concorso con le

specifiche modalità definite nel presente comma, nei commi 10-ter e 10-quater.”;

2.3) al quarto periodo, dopo le parole: “diritto commerciale” sono aggiunte le seguenti: “;

si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 7, commi 1 e 2, del regio decreto 15 ottobre

1925, n. 1860”;

b) all’articolo 4, comma 3, lettera d), le parole: “le corti di giustizia tributaria di primo e secondo

grado” sono sostituite con le seguenti: “gli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della

giustizia tributaria”;

c) all’articolo 8, il comma 1 è sostituito con il seguente: “ 1. La disposizione di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre

2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente

dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

 

a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatrè anni di età entro il 31 dicembre 2025,

ovvero al compimento del settantatresimo anno di età nel corso dell'anno 2026;

b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026,

ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027,

ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.”;

3. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.

4. All’articolo 4-quater, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo le

parole: «degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «7,».

5. Al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, comma 8, dopo le parole: “degli articoli” sono aggiunte le seguenti: “7,”;

b) all’articolo 17, il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. La disposizione di cui al comma 2 si

applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di

giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano

dall'incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025,

ovvero al compimento del settantatresimo anno di età nel corso dell'anno 2026;

b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026,

ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;

c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027,

ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.”.

6. Nell’anno 2025, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della

giustizia tributaria di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, se non

collocati in quiescenza, è corrisposto:

a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all’importo previsto all’articolo 13,

comma 3-ter, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all’importo dello stipendio del magistrato

tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, aumentato del cinquanta per cento per il Presidente.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 100.913 euro per l’anno 2025.

8. Per le finalità previste all’articolo 51, comma 2-quinquies, del decreto-legge 26 ottobre 2019,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le somme destinate

al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nell’ambito dello stato di previsione della

 

spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, sono incrementate dell’importo di 400 mila

euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Art. 20-ter

(Rafforzamento dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all' articolo 32

della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31

dicembre 2024, le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2023, n. 189 si applicano anche per l’anno

2025.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2025.

dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis

(Misure relative al personale INAIL)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL con rapporto esclusivo e di

favorirne l’attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio

2025, l’indennità di esclusività in godimento ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 1, del decreto

legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è

rideterminata sulla base di quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della

Salute dall'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25. Per le finalità di cui al primo periodo è

autorizzata la spesa di 960.000 euro annui a decorrere dal 2025.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a

decorrere dalla predetta data, gli importi dell’indennità di esclusività di cui all’articolo 21-bis,

comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2022, n. 25, sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio. A tal fine, è

autorizzata la spesa di 343.021 euro annui a decorrere dall’anno 2025.

dopo l’articolo 23, aggiungere i seguenti:

 

Art. 23-bis

(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo la lettera c), è

inserita la seguente: «c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°

gennaio 2025, possano far valere, almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di

cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie,

anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni

di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Tale requisito si applica a

condizione che l’evento di dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di

cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.».

Art. 23-ter.

(Abrogazione articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge n. 114

del 1974)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l’articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è abrogato.

all’articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l’anno 2025 l’importo mensile di cui all’alinea dell’articolo 38, comma 1, della legge

28 dicembre 2001, n. 448, e l’importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b) del medesimo

articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come anche rideterminati

ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di

104 euro.

dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis

(Riduzione contributiva per nuovi Artigiani e Commercianti)

1. I lavoratori che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali

autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1,

della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime

 

forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al cinquanta per cento. La riduzione

può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle

gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è riconosciuta per trentasei mesi senza

soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività

di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio

2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che

prevedono riduzioni di aliquota. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione

di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’agevolazione di cui ai primi

due periodi è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13

dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Al fine del conoscimento della riduzione contributiva

di cui al presente comma, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica

all’INPS.

all’articolo 43, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. La disciplina del credito

d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi

pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi

da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di

reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo

le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 . Per l'attuazione

delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis

(Fondo Dote Famiglia)

1. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra

scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, per il

successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,

Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote Famiglia» con uno stanziamento di euro 30.000.000

per l’anno 2025, che costituisce limite di spesa, per la concessione in favore delle Associazione e

Società sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive

Dilettantistiche (RASD) di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e degli enti del terzo

settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in

favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

 

2. Il contributo di cui al presente articolo, la cui entità è stabilita con il decreto di cui all’ultimo

periodo, per ciascuno figlio a carico, con un’età compresa tra i 6 e i 14 anni, è riconosciuto ai

soggetti di cui al comma 1 a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative

erogate in favore delle famiglie con un reddito con ISEE in corso di validità con valore pari o

inferiore a 15.000 euro. Il contributo è alternativo ad altri benefici e contributi o sgravi fiscali

concessi al nucleo familiare per tali prestazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, o dell’Autorità

politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del

presente articolo anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Per

l’attuazione della presente disposizione il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e

salute S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede

a valere su quota parte di cui alle maggiori entrate dell’articolo 12, comma 3-bis.

all’articolo 63, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale

di lavoro del comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021 stipulato il 2 novembre 2022 erogati

agli infermieri dipendenti dalle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale sono assoggettati

ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali

regionali e comunali pari al 5 per cento. L’imposta sostitutiva di cui al primo periodo è applicata

dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a partire dall’anno 2025, fatto salvo quanto previsto

dall’articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la

riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in

materia di imposte sui redditi.

2-ter. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis sono valutati in 53 milioni di euro per

l’anno 2025, 57,6 milioni di euro per l’anno 2026 e 57,3 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2027.».

all’articolo 47:

 al comma 1, gli importi ivi indicati sono rideterminati in 5.020,4 milioni di euro per l’anno

2026, 5.734,4 milioni di euro per l’anno 2027, 6.605,7 milioni di euro per l’anno 2028, 7.667,7

milioni di euro per l’anno 2029 e 8.840,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2030;

 al comma 3, sostituire le parole: pari a 928 milioni di euro per l’anno 2026, a 478 milioni di

euro per l’anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028 con le seguenti: pari a

870,4 milioni di euro per l’anno 2026, a 432,4 milioni di euro per l’anno 2027 e a 470,7 milioni

di euro a decorrere dall’anno 2028.

 

dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis

(Misure per il servizio sanitario della regione Molise)

1. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione

Molise e della rilevante dimensione delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale, al fine

di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, è

autorizzata per ciascuno degli anni 2025 e 2026 una spesa pari a 45 milioni di euro in favore della

regione stessa quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario

regionale al 31 dicembre 2023, anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della

normativa dell'Unione europea.

2. In considerazione della perdita complessiva non coperta del servizio sanitario della regione

Molise rilevata al 31 dicembre 2023, la Regione Molise è tenuta a predisporre entro il 31 gennaio

2025 un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31

dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 1, con l’indicazione delle modalità e delle

tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del

piano di rientro.

3. L’assegnazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla predisposizione e attuazione

da parte della struttura commissariale per l’attuazione del piano di rientro della Regione Molise

del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da

parte dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze e dei Tavoli tecnici di cui agli

articoli 9 e 12 dell’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005. Tale Programma

Operativo 2025-2027 deve riportare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del

servizio sanitario regionale della regione Molise, anche avvalendosi della previsione

dell’incremento previsto dall’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché

l’adozione del piano di cui al comma 2. In sede di verifica del Piano di rientro i predetti Tavoli

tecnici verificano il rispetto di quanto programmato valutando l’erogabilità delle risorse previste

al comma 1.

4. A decorrere dall’anno 2025 in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard si tiene conto

delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a

500.000 abitanti riservando in favore delle medesime regioni, una quota annuale non inferiore a

20 milioni di euro.

all’articolo 72, sostituire il comma 3 con i seguenti:

 

3-bis. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla

riduzione dei divari territoriali, è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione

del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi

previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente alle micro, piccole e medie imprese che

occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,

Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti

del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

3-ter. Rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno

alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE)

2014/651.

3-quater. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche l’esonero è

riconosciuto e modulato come segue:

a) per l’anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un

importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo

indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;

b) per l’anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un

importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo

indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;

c) per l’anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un

importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo

indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;

d) per l’anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un

importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo

indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;

e) per l’anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un

importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo

indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

3-quinquies. L'esonero di cui al presente articolo non si applica:

a) ai rapporti di apprendistato;

b) agli enti pubblici economici;

c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della

legislazione regionale;

d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto

di procedimenti di privatizzazione;

 

e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni

di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona

(ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) ai consorzi di bonifica;

h) ai consorzi industriali;

i) agli enti morali;

l) agli enti ecclesiastici.

3-sexies. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al

rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.

296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli

obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3-septies. L’esonero di cui al comma 3-bis non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli

21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge

4 luglio 2024, n. 95.

3-octies. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato,

l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione

concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli

obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

3-nonies. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire

alla riduzione dei divari territoriali, è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati con

esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a

tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,

Calabria e Sardegna l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del

datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3-decies. L’esonero di cui al comma 3-nonies si applica ai datori di lavoro privati che non

rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell’Allegato I del

Regolamento (UE) 2014/651.

3-undecies. L’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre

di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a

tempo indeterminato.

3-duodecies. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche l’esonero è

riconosciuto e modulato come segue:

 

a) per l’anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un

importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a

tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;

b) per l’anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un

importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a

tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;

c) per l’anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un

importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a

tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;

d) per l’anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un

importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a

tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;

e) per l’anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un

importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo

indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

3-terdecies. L'esonero di cui al comma 3-nonies non si applica:

a) ai rapporti di apprendistato;

b) agli enti pubblici economici;

c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della

legislazione regionale;

d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto

di procedimenti di privatizzazione;

e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o

fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di

servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) ai consorzi di bonifica;

h) ai consorzi industriali;

i) agli enti morali;

l) agli enti ecclesiastici.

3-quaterdecies. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è

subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27

 

dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano

in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3-quinquiesdecies. L’esonero di cui al comma 3-nonies non è cumulabile con gli esoneri previsti

agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

3-sexiesdecies. L’efficacia della disposizione di cui al comma 3-nonies è subordinata, ai sensi

dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della

decisione.

3-septiesdecies. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato,

l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì

all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di

aiuti di Stato.

3-octiesdecies. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 3-bis a 3-septiesdecies sono

complessivamente valutati in 1.632 milioni di euro per l’anno 2025, 1.517 milioni di euro per

l’anno 2026, 1.513 milioni di euro per l’anno 2027, 1.371 milioni di euro per il 2028, 1.007

milioni di euro per il 2029 e in 81 milioni di euro per l’anno 2030. L’INPS effettua il

monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione dei suddetti commi comunicando

trimestralmente le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al

Ministero dell’economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l’utilizzo delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3-noniesdecies. Il Fondo sviluppo e coesione Programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1,

comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 28 milioni di euro nel 2026,

di 1.748 milioni di euro nel 2017 e 310 milioni di euro nel 2028.

dopo l’articolo 72, aggiungere i seguenti:

Art. 72-bis

(Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali

tecnologicamente avanzati)

1. In attesa dell’attuazione dei criteri direttivi contenuti nell’articolo 6, comma 1, lettera a), della

legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2024, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1,

lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77

 

del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti

condizioni:

a) una quota non inferiore all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024

sia accantonato ad apposita riserva;

b) un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a) sia

destinata a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di

beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati

negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché nell’articolo 38 del

decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 5,

realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del

termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso,

essere inferiori a euro 20.000.

2. La riduzione dell’aliquota di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

1) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio

precedente;

2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo

indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto

legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l’1 per cento del numero di

lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta in corso

al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con

contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in

corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale

ordinaria corrisposta nei casi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148.

3. Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 1, lettera a), venga distribuita entro

il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;

b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 1, lettera b), siano dismessi,

ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a

strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il

quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

4. La riduzione dell’aliquota di cui al comma 1 non si applica alle società ed enti in liquidazione

ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile,

anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

 

5. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo

unico, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo da

ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini

della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite

computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo

determinato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del

medesimo testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano l’opzione per il consolidato

mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’importo

su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è

attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

7. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del citato

testo unico delle imposte sui redditi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,

possono fruire della riduzione dell’aliquota di cui al comma 1 limitatamente all’imposta sui

redditi delle società riferibile al reddito di impresa.

8. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso

al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe

determinata non applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di

attuazione del presente articolo anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con

altre norme dell’ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento

dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.».

Art. 72-ter

(Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1051, le parole: «commi da 1052 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi

da 1052 a 1058-bis»;

b) il comma 1057-bis, primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30

giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti

accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per

cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024».

 

c) al comma 1059, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite, ovunque ricorrano,

dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;

d) al comma 1062, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi

da 1056 a 1058-bis»;

e) al comma 1063, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi

da 1054 a 1058-bis».

f) il comma 1058-ter è abrogato.

2. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.

178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025,

ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari

al 20 per cento del costo di acquisizione , nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di

cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di

pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto

il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, l’impresa trasmette telematicamente al

Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle

spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto

direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione

dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale

del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al

predetto decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle

comunicazioni di cui al presente comma.

4. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-ter, della legge

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette

all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese

beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l’ordine cronologico di

ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero

delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul

proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione

dell’agevolazione.

dopo l’articolo 73, aggiungere i seguenti:

Art. 73-bis

(Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di

impresa)

1. Ai fini dell’attuazione di disposizioni anche di carattere fiscale in materia di partecipazione dei

lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa è istituito, nello stato di previsione del

 

ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro nell’anno

2025 e di 2 milioni di euro nell’anno 2026.

all’articolo 76, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari (PEF) delle concessioni

aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda

ultra larga nelle aree bianche del territorio nazionale, con decreto del Ministro delle imprese e del

made in Italy possono essere concessi contributi al soggetto attuatore nel limite massimo di 200

milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 210 milioni di euro per il 2029.

Qualora dall’atto aggiuntivo alle concessioni con cui si provvede al riequilibrio dei relativi PEF

derivino minori oneri rispetto all’ammontare dei contributi di cui alla presente disposizione, le

eventuali risorse eccedenti l’effettivo fabbisogno sono versate all’entrata del bilancio dello Stato

e restano acquisite.

all’articolo 77, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.600 milioni di euro con le seguenti:

2.200 milioni di euro

dopo l’articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis

(Credito d’imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste

della pesca e dell'acquacoltura)

1. All’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

 

1) prima delle parole «, alle imprese attive nel settore della produzione primaria» sono aggiunte le

seguenti: «e per l’anno 2025»;

b) dopo le parole «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e 50 milioni di

euro per l’anno 2025»;

c) al comma 2, dopo le parole «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 1°

gennaio 2025 al 15 novembre 2025».»;

d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per l’anno 2025, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo, i

soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025,

l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di

sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione i soggetti interessati

comunicano, altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l’ammontare delle spese

ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal

direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo

periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al

secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato

dal direttore dell’Agenzia delle entrate per l’anno 2024, nonché del relativo contenuto e modalità

di trasmissione.

2-ter. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l’anno 2025 di cui al comma 1, l’ammontare

massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all’importo del

credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del

direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di

presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2-bis. La suddetta

percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei

crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti di imposta

richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.»;

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni

di cui al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18

settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle

condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE)

2022/2472 e 2022/2473 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, e in particolare dall’articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le micro, piccole e

medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del

regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27,

29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e

acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione

primaria di prodotti agricoli. Queste ultime possono beneficiare del credito d’imposta di cui al

presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2-bis,

a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della

Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato

 

sul funzionamento dell’Unione europea. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e

con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione

che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati

consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.».

dopo l’articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis

(Rifinanziamento fondo missioni internazionali)

1. Il fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è incrementato per

l’anno 2025 di 120 milioni di euro.

2. A quota parte degli oneri di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2025, si

provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma

644, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

dopo l’articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis

(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e

la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture

coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all’erogazione e all’incremento dell’efficienza delle

prestazioni istituzionali erogate dalle Regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e

formazione professionale, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo

con la dotazione finanziaria di 45 milioni di euro per l’anno 2025. Il fondo è ripartito, sulla base

di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento entro il 31 gennaio 2025,

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

dopo l’articolo 101, aggiungere i seguenti:

Art. 101-bis

(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)

1. Al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l’offerta di servizi sociali da parte dei

piccoli Comuni in difficoltà finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell’interno, un fondo dell’importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. I contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 1 sono destinati ai Comuni che

soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

a) popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente,

non superiore a 3.000 abitanti;

b) variazione percentuale negativa della popolazione residente nell’anno 2023 superiore al 5 per

cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell’anno 2011;

c) classificazione come Comune totalmente montano, ai sensi dell’articolo 1, della legge 25 luglio

1952, n. 991;

d) in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli

244 e 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12

nell’ultimo rendiconto approvato dall’ente, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con

il Ministro economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da

adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 101-ter

(Incremento del Fondo per la legalità)

1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione

della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o

in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi

all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli

amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30

dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

 

all’articolo 110, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al secondo periodo, le parole «a

decorrere dall’anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2018 all’anno 2025 e di euro

4.657.573 a decorrere dall’anno 2026.»;

b) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al comma 9-bis, secondo periodo, le

parole «del cento per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del cento

per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l’anno 2026 e del 100 per cento a

decorrere dall’anno 2027.»;

c) al comma 4 alla lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo «Per i ricercatori universitari la

predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l’anno 2025 e nella misura del 75 per

cento per l’anno 2026.»

d) al comma 5, all’alinea 2 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente «Per l’anno 2026 gli enti e

istituzioni di ricerca di cui al presente decreto possono procedere ad assunzioni di personale a

tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell’ordinamento vigente ridotta

di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato

nell'anno precedente.»;

e) al comma 7, al terzo periodo, le parole «a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026,» sono

sostituite dalle seguenti «a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027,» e al quarto periodo le

parole «da emanare entro il 31 marzo 2025,» sono soppresse;

f) al comma 8, la parola «non» è soppressa e le parole «in misura superiore a un contingente di

personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento» sono sostituite

dalle seguenti «nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un

importo pari al 25 per cento.»

g) al comma 10, al primo periodo, le parole «non possono» sono sostituite dalle

seguenti «possono» e le parole «in misura superiore a un contingente di personale

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti

«nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari

al 25 per cento».

all’articolo 120, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Il Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato

di 448,8 milioni di euro per l'anno 2025, 182,2 milioni di euro nell’anno 2026, 140,4 milioni di

euro nell’anno 2027, 163 milioni di euro nell’anno 2028 e 86 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2029.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, apportare

le seguenti modificazioni:

a) alla missione 4 - L'Italia in Europa e nel mondo, programma 10 – Partecipazione italiana alle

politiche di bilancio in ambito UE, U.d.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

 

2025

CP: - 160.000.000

CS: - 160.000.000

b) alla missione 8 – Soccorso civile, programma 5 – Protezione civile, U.d.V. 6.2, apportare le

seguenti variazioni:

 

2025

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

2026

CP: - 7.000.000

CS: - 7.000.000

c) alla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 8 – Incentivi alle

imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: 740.000.000

CS: 740.000.000

2027

CP: 460.000.000

CS: 460.000.000

 

d) alla missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 -

Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 8.1, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: -

CS: -

2026

CP: -

CS: -

2027

CP: -

CS: -

Anno 2031 riduzione 123.000.000 di euro

e) alla missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica,

programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio –

U.d.V. 1.6, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: - 0

CS: - 101.000.000

2026

CP: - 0

CS: - 0

 

2027

CP: - 0

CS: - 39.000.000

Riduzione di 50.000.000 di euro per l’anno 2029.

f) alla missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica,

programma 12 - Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria – U.d.V. 1.11, apportare le

seguenti variazioni:

2027

CP: - 155.000.000

CS: - 155.000.000

Riduzione di 20.000.000 di euro per l’anno 2028 e 12.000.000 per l’anno 2029

g) alla missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare– U.d.V. 23.1, apportare

le seguenti variazioni:

 

2025

CP: - 33.700.000

CS: - 33.700.000

2026

CP: - 136.700.000

CS: - 136.700.000

 

2027

CP: 1.300.000

CS: 1.300.000

Riduzione di 48.700.000 di euro per l’anno 2028 e 18.700.000 per l’anno 2029

Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy:

a) missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, programma 13 - Politiche

industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, unità

di voto 1.8, apportare le seguenti modificazioni:

2026

CP 200.000.000

CS 200.000.000

2027

CP 200.000.000

CS 200.000.000

Allo stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 9 “Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca”, Programma 6 “Politiche

competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione”,

U.d.V. 1.3

2025

CP: 7.700.000

CS: 7.700.000

 

2026

CP: 7.700.000

CS: 7.700.000

 

2027

CP: 7.700.000

CS: 7.700.000

e successivi

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono apportate le seguenti

variazioni:

Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto; Programma 06 - Sviluppo e

sicurezza della mobilità locale U.d.V. 2.6:

2025:

CP:0

CS:0

2026:

CP: 0

CS: 0

 

2027

CP: 350.000.000

CS: 350.000.000

2028:

CP: 75.000.000

CS: 75.000.000

2.62. I Relatori.


Nel capo I del titolo VI della parte I, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Modifiche all’articolo 1 della legge 30dicembre 2020, n. 178, in materia di cura e di assistenza del

caregiver familiare)

1. All’articolo 1, comma 334, della legge 30dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Le risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, fino all’adozione

degliinterventi legislativi ivi previsti, sono destinate alle medesime finalità del Fondoper le non

autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27dicembre 2006, n. 296, per

l’erogazione dei servizi socio-assistenziali nellearee di cui all’articolo 1, comma 162, lettere a), b) e

c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.Per l’attuazione della previsione di cui al secondo periodo

il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarievariazioni di

bilancio».

Conseguentemente,sostituire l’articolo 66 con il seguente:

 

Art. 66.

(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

1. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette

da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nellostato di

previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per ledipendenze patologiche. Per la

dotazione del Fondo di cui al primo periodo èautorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2025. IlFondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 3,

èripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto delMinistro della salute, da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sentita la

Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico,

già adottati, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di

entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga all’articolo 5 del decreto-legge 7giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2024,n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e sociosanitarieconcernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura eriabilitazione delle

dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzatol’impiego di

una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo subase annua per l’assunzione a

tempo indeterminato di personale dei ruolisanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici

per le dipendenze.

3. A decorrere dall’anno 2025, con decreto delMinistro della salute una quota pari all’1,5 per cento

delle risorse del Fondoper le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento

nazionaleper le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per larealizzazione di

attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delledipendenze patologiche da parte

dell’Osservatorio nazionale permanentesull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.

4. Una quota pari al 34,25 per cento annuo dellerisorse del Fondo per le dipendenze patologiche è

destinata alla realizzazionedi piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; la restante quota, pari

al34,25 per cento annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di pianiregionali sulle

dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma1, sono disciplinati il

monitoraggio delle attività previste nei pianiregionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei

finanziamentierogati da parte del Ministero della salute.

5. L’Osservatorio per il contrasto delladiffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della

dipendenza grave di cui aldecreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è soppresso e i

relativicompiti di coordinamento sono trasferiti all’Osservatorio nazionale

permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il

Dipartimentonazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio deiministri.

6. All’articolo 1, comma 7, del testo unico delleleggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope,prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, dicui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, leparole: «Dipartimento nazionale

per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle politiche contro la

droga e le altre dipendenze» e dopo le parole: «secondo le previsioni del comma 8» sono inseritele

seguenti: «e delle altre dipendenze patologiche».

7. Il comma 133 dell’articolo 1 della legge 23dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

8. Il comma 946 dell’articolo 1 della legge 28dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

9. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, illivello del finanziamento del Servizio sanitario

nazionale è ridotto di 50milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

38.097. Governo.

 

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