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Melis (M5S): 'Proposta di legge in Liguria per limitare gioco'

27 aprile 2016 - 16:32

In Regione Liguria un testo unico per la regolamentazione delle sale gioco a firma M5S.

Scritto da Redazione
Melis (M5S): 'Proposta di legge in Liguria per limitare gioco'

Il consigliere regionale della Regione Liguria, Andrea Melis, torna a occuparsi di gioco. Melis ha infatti depositato il testo unico per la regolamentazione delle sale da gioco e la prevenzione e il trattamento del Gap

 Incentivi fiscali per chi rinuncia alle slot machine nei locali pubblici e sostegno concreto a chi è affetto da gioco d’azzardo patologico sono i temi toccati all'interno del testo. 

LA PROPOSTA - La Regione garantisce l’attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da Gap anche tramite l’attività dell’Osservatorio regionale sul Gap, di cui all’art 11 della presente legge, a tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno  il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta Regionale, su parere dell’Osservatorio regionale sul Gap il Piano Integrato per il contrasto la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico; assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito e non, mediante l’Osservatorio regionale sulle Gap; prevede, tramite l’utilizzo  del  numero verde istituito dall’Osservatorio regionale sul Gap, di cui all’art. 11, un servizio specifico finalizzato a ricevere segnalazioni e a fornire richieste di primo aiuto, assistenza e consulenza telefonica per l’orientamento ai servizi, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d’azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco; prevede interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini della prosecuzione dell’attività, per il personale operante nelle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, finalizzati alla prevenzione e riduzione degli eccessi del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, nonché la conoscenza  delle modalità delle reti di sostegno; prevede interventi di formazione ed aggiornamenti degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone che manifestano dipendenza patologica dal gioco d’azzardo; svolge campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sul Gap, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori di interesse.

 

La Regione sostiene e promuove le iniziative delle: associazioni a tutela dei diritti dei consumatori ed utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d’azzardo lecito e non , anche in collaborazione con enti locali, aziende sanitarie locali, e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi; associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, finalizzate a dotarsi di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori ed al rispetto della legalità per la prevenzione della malavita organizzata.

La struttura Regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale “NO SLOT” rilasciato a cura dei Comuni, agli esercenti dei pubblici esercizi, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico che scelgono di non installare ovvero di disinstallare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco d’azzardo lecito all’interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all’installazione di apparecchi da gioco d’azzardo lecito. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco d’azzardo lecito sui propri mezzi di trasporto.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 sono soggetti all’aliquota Irap di cui all’art 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ( istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per cento, gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 (approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) nei locali in cui si svolge l’attività.
L’agevolazione di cui al comma 7 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. A decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del R.D. n. 773 del 1931 sono soggetti ad aliquota IRAP di cui all’art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 aumentata dello 0,92 percento.

I comuni possono individuare altri luoghi sensibili a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’art. 7 comma 10 del decreto legge n. 158 del 2012, convertito in legge n. 189 del 2012, i Comuni possono dettare previsioni urbanistico territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco, fermo restando il rispetto della distanza minima prevista dall’articolo 8 comma 2 della presente legge. I Comuni in riferimento a quanto previsto dall’art. 5 comma 4 rilascia il marchio 'No Slot' agli esercenti dei pubblici esercizi, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l’elenco degli esercizi che aderiscono all’iniziativa dei 'No Slot'.

I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi 'No Slot' di cui all’articolo 4 comma 4 e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco di azzardo lecito. I sindaci, nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai Prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle forze dell’ordine e delle polizie locali per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

 

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