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Camera, Pdl della Lega: 'Esport, le regole in 65 articoli'

20 giugno 2022 - 10:57

Depositata alla Camera la proposta di legge della Lega 'Disciplina degli sport elettronici o virtuali (esport) e delle connesse attività professionali ed economiche'.

Scritto da Fm
Camera, Pdl della Lega: 'Esport, le regole in 65 articoli'

“A seguito della loro incredibile diffusione nel mondo, gli esport verranno inseriti tra le discipline olimpiche forse già a partire dall’edizione 2024. Purtroppo, a fronte di un settore in così grande crescita, non esiste ancora in Italia alcuna disposizione normativa che regoli gli esport. Un vuoto normativo che sta creando un freno allo sviluppo di queste realtà e che porta anche a contenziosi amministrativo-giudiziari, come verificatosi di recente con il sequestro da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dei computer in alcune sale perché ritenuti non omologati”.

È quanto si legge nella presentazione della proposta di legge “ Disciplina degli sport elettronici o virtuali (e-sport) e delle connesse attività professionali ed economiche” depositata alla Camera dei deputati con la prima firma di Daniele Belotti (Lega), che l'aveva annunciata insieme con la collega di partito Simona Pergreffi, alla fine di maggio.

 

Questo progetto di legge, si legge ancora, “si prefigge lo scopo di offrire una disciplina normativa in grado di governare il settore e regolamentare i numerosi aspetti giuridici coinvolti, promuovendo al tempo stesso il 'buon gioco', prevenendo e contrastando i fenomeni patologici. Il passaggio da hobby per pochi appassionati a interesse di massa ha portato con sé, infatti, numerose criticità come la gestione dei montepremi, l’ingaggio dei player professionisti, il riconoscimento delle nuove professioni che animano il settore, quali i giocatori, gli allenatori, i caster, gli streamer, i commentatori”.
 
Il tutto in 65 articoli che vanno a regolamentare i vari aspetti del settore dell’esport.
 
I CONTENUTI DELLA PROPOSTA - Si va dai “diritti e doveri degli operatori dell’esport” al codice deontologico, passando per la possibilità per i giocatori di associarsi in una o più associazioni nazionali, i contratti di prestazione e-sportiva fra player (dilettanti, professionisti, amatori) e team, l'assegnazione dei premi, le modalità del lavoro agile, le regole sulla sicurezza e i minorenni, l'istituzione della Federazione italiana degli sport virtuali da parte del Coni - Comitato olimpico nazionale italiano e del relativo il Registro delle associazioni, delle società e delle imprese esportive, e pure del tribunale e sportivo, con funzioni di conciliazione delle controversie concernenti le competizioni esportive.
Negli articoli successivi quindi si parla di associazioni esportive dilettantistiche, società esportive professionistiche, imprese esportive, e i controlli relativi al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui sopra, poi si focalizza l'attenzione anche su sviluppatori, distributori, broadcaster, società di management di caster, organizzatori delle competizioni esportive, proprietari e gestori di sale da esport, ufficiali di gara.
Scorrendo la proposta dei deputati leghisti, all'articolo 33, inoltre si legge: “La Federazione italiana degli sport virtuali, entro trenta giorni dalla sua costituzione, predispone l’elenco delle discipline esportive riconosciute dal Coni, individuate mediante riferimento alla denominazione del relativo videogioco o della relativa piattaforma software, ovvero del soggetto che li commercializza o li rende disponibili”, sottolineando che “le competizioni esportive disciplinate dalla presente legge devono essere svolte esclusivamente in una o più discipline esportive comprese nell’elenco di cui all’articolo 33, comma 1” e svolte secondo precise modalità.
Si passa quindi a definire il regolamento delle competizioni esportive, la comunicazione dell’organizzazione di competizione esportiva, le competizioni esportive online, offline e miste, nonché la pubblicità di esse, il pagamento delle imposte, i premi messi in palio dagli organizzatori, il deposito della documentazione relativa alla competizione esportiva,  il regolamento di giustizia esportiva, deliberato dalla Federazione italiana degli sport virtuali, l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e di proprietà intellettuale e industriale.
All'articolo 50 quindi si parla di “promozione del buon gioco”, scrivendo: “Lo Stato riconosce gli aspetti positivi e le potenzialità dell’esport e dei videogiochi per favorire la socializzazione, l’apprendimento, l’acquisizione di competenze e lo sviluppo economico. Al contempo, lo Stato prende atto dei potenziali aspetti negativi dell’esport e dei videogiochi, connessi, in particolare, al loro abuso, al loro utilizzo in fasce di età inferiori a quelle a cui essi sono destinati e alle condotte diffamatorie e discriminatorie”, mentre nell'articolo successivo si sottolinea che “alle condotte che integrano fattispecie di gioco d’azzardo in ambito e-sportivo si applicano le disposizioni dell’articolo 64 e le altre disposizioni vigenti in materia di gioco d’azzardo”.
Uguale importanza viene data alla tutela della salute e idoneità alla pratica esportiva, al divieto di doping e condotte fraudolente e antisportive, e non si tralascia la possibilità di ricorrere al giudice ordinario per dirimere tutte le controversie che riguardano l’applicazione delle disposizioni della presente legge, i reclami, gli accertamenti, le opposizioni, le sanzioni per gli illeciti, la sicurezza, per cui l'organizzatore deve “attuare misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del software adoperato in ciascuna competizione esportiva, nonché dei relativi sistemi informatici accessori” e ovviamente deve pagare le imposte.
Il penultimo articolo della proposta è dedicato a chi organizza, gestisce o svolge attività di gioco d’azzardo in relazione a competizioni di sport elettronici. Chi viola le regole “è punito con l’arresto da cinque giorni a tre mesi o con la multa da 1.000 euro a 100.000 euro, in base alla gravità della violazione e all’ammontare delle somme raccolte”.

Il testo integrale della proposta è consultabile a questo link.

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