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Corte Costituzionale: 'Legittimo distanziometro gioco Basilicata'

21 dicembre 2018 - 16:17

Per la Corte Costituzionale resta valido il distanziometro di 500 metri prescritto dalla legge regionale della Basilicata sul gioco.

Scritto da Redazione
Corte Costituzionale: 'Legittimo distanziometro gioco Basilicata'

La Corte Costituzionale conferma la validità della normativa della Basilicata in materia di contrasto al Gap.

Con una sentenza pubblicata oggi, 21 dicembre, la Consulta ha infatti dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 della legge regionale n. 19 del 2017, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 45, si legge nella sentenza, “interviene sull’art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 27 ottobre 2014, n. 30, recante 'Misure per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)', in materia di autorizzazione all’esercizio delle sale da gioco e installazione di apparecchi da gioco entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili, mediante la soppressione dell’avverbio 'non', dopo le parole 'nel caso di ubicazioni in un raggio'”.

 

IL RICORSO - La disposizione regionale, secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri, “contrasterebbe con quanto stabilito dall’art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015, secondo cui le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, e al fine di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, sono determinati in sede di Conferenza unificata, le cui intese sono poi recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti. La norma quindi violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in materia di ordine pubblico e sicurezza”.
 
 
LA SENTENZA – Di parere contrario la Corte Costituzionale, per la quale “con la disposizione impugnata il legislatore regionale ha inteso esclusivamente correggere l’errore materiale costituito dall’indebita inserzione dell’avverbio 'non', dopo le parole 'nel caso di ubicazioni in un raggio', contenuto nell’art. 6 della legge della Regione Basilicata 27 ottobre 2014, n. 30, recante 'Misure per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)'. Prima dell’intervento censurato, la disposizione disponeva: 'l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette' (corsivi aggiunti). La presenza del secondo 'non' appare priva di qualunque significato coerente con la ratio legis. È chiaro quindi che quanto disposto dall’impugnato art. 45 si è reso necessario al fine di assicurare l’osservanza di una distanza minima di sicurezza dai luoghi ritenuti sensibili. L’accoglimento della questione nei termini richiesti dal ricorrente avrebbe invece l’effetto aberrante di vanificare la tutela che la previsione di una zona minima di distanza intende assicurare”.
 

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