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Droga e altri reati, con una denuncia locali pubblici off limits

05 novembre 2020 - 10:00

Al via l'esame del decreto legge che amplia l'applicazione del divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento e inasprisce la pena in caso di violazione.

Scritto da Redazione
Droga e altri reati, con una denuncia locali pubblici off limits

Il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di intrattenimento, comprese quindi le sale da gioco, da parte del questore, si può applicare anche a coloro che, negli ultimi 3 anni, abbiano riportato anche solo una denuncia per reati contro la persona e il patrimonio (esclusi quelli colposi), per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Questa la principale novità introdotta dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale».

Emerge dall'intervento del deputato Michele Bordo del Pd, relatore in II commissione alla Camera; l'organismo ha avviato l'esame del ddl in questione nella giornata di mercoledì 4 novembre e proseguirà nella prossima seduta al fine di elaborare un parere da trasmettere lla I commissione dello stesso Ramo del Parlamento.

"In precedenza - ha spiegato il Dem Bordo - la norma richiedeva una condanna definitiva o comunque confermata in grado d’appello; peraltro, in caso di condanna, ancorché non definitiva, il questore può applicare la misura senza avere riguardo al termine triennale".

Il decreto-legge in esame, è stato spiegato, ha inasprito la repressione trasformando l’originaria contravvenzione (punita con la pena alternativa dell’arresto o ammenda) in un delitto (punito con la pena congiunta di reclusione e multa).

"Il decreto-legge interviene inoltre per ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della misura, cioè i luoghi rispetto ai quali il questore può prevedere il divieto di accesso. Se originariamente l’articolo 13-bis prevedeva il divieto di accesso e di stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nei quali fossero stati commessi i reati, o in luoghi analoghi, che il questore doveva specificamente indicare, il decreto-legge aggiunge la possibilità di prevedere il divieto di accesso anche a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati 'in ragione delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati'".

"Un ulteriore ampliamento del campo d’applicazione del divieto d’accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento - ha detto ancora l'onorevole Bordo - è previsto dal nuovo comma 1-bis dell’articolo 13-bis, in base al quale il questore può disporre la misura rispetto a tutti i locali presenti nel territorio dell’intera provincia. In questo caso, però, presupposto per l’applicazione del divieto è che il soggetto interessato: sia stato condannato per uno dei reati previsti dal comma 1, ancorché con sentenza non definitiva; sia stato posto in arresto o fermo, con provvedimento convalidato dall’autorità giudiziaria. In tal caso, dunque, non è sufficiente la semplice denuncia, ma occorre che l’autorità giudiziaria si sia pronunciata, anche soltanto convalidando la misura restrittiva della libertà personale.
 
Tanto la condanna, quanto la convalida di fermo e arresto, potrebbero essere anche molto risalenti nel tempo, posto che, diversamente dal comma 1 dell’articolo 13-bis, il nuovo comma 1-bis non circoscrive all’ultimo triennio la valutazione dei presupposti per l’applicazione della misura. Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 13-bis precisa che al divieto di accesso si accompagna il divieto di stazionamento nei pressi dei locali oggetto di divieto di accesso".
 
Ulteriori modifiche apportate ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13-bis - è emerso - hanno funzione di coordinamento, estendendo al divieto su base provinciale del comma 1-bis l’applicazione delle disposizioni relative alla durata dei divieti, all’applicabilità a minorenni ultraquattordicenni e alla possibile applicazione dell’ulteriore misura dell’obbligo periodico di comparizione presso l’ufficio di polizia, previa convalida della misura da parte dell’autorità giudiziaria.
 
Il decreto-legge modifica altresì il comma 6 dell’articolo 13-bis, per inasprire la pena in caso di violazione dei divieti. Analogamente a quanto stabilito per la violazione del divieto di accesso previsto per contrastare lo spaccio di stupefacenti, anche in questo caso per la violazione della misura imposta dal questore sono previste la reclusione da 6 mesi a 2 anni (in luogo della precedente reclusione da 6 mesi a un anno) e la multa da 8.000 a 20.000 euro (in luogo della multa da 5.000 a 20.000 euro).

 

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