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Regione Piemonte: 'Iscrizione a Ries non vale per reinstallare slot nei bar'

01 dicembre 2021 - 10:32

Nuovo, ulteriore chiarimento della Regione Piemonte sulla possibilità di reinstallare le slot nei bar, quelli senza licenza tabacchi o patentino non sono legittimati a presentare istanza.

Scritto da Fm
Regione Piemonte: 'Iscrizione a Ries non vale per reinstallare slot nei bar'

Arriva un ulteriore chiarimento per i titolari dei bar del Piemonte che avessero ancora dei dubbi sull'applicazione della legge sul gioco approvata quest'estate, che, di fatto, li esclude dalla possibilità di reinstallare gli apparecchi dismessi in forza della precedente normativa, al contrario di quanto previsto per sale scommesse e sale gioco dedicate.

 

In un recente aggiornamento delle Faq sull'interpretazione delle norme pubblicate sul proprio sito istituzionale, la Regione ha infatti evidenziato che a poter presentare istanza in tal senso sono solo i titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e monopoli che “esercitano la vendita dei generi di monopolio, di cui all'art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 'Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio'. Conseguentemente, i bar (privi di licenza tabacchi o patentino) parrebbero non essere legittimati a presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi per i giochi dismessi, ma potranno presentare istanza di nuova apertura di esercizio, ai sensi dell’art. 16, l.cit.”.

 

Un concetto ribadito con un ulteriore aggiornamento delle Faq pubblicato nelle ultime ore, in cui si focalizza l'attenzione su un altro dubbio posto dai titolari di bar con apparecchi di gioco: l'iscrizione all'elenco Ries è assimilabile all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 2 della legge?
La Regione Piemonte in proposito è lapidaria: “Si osserva che  l'iscrizione nell'elenco Ries di cui all'art 1, co.82, l. 220/2010 e s.m.i..non può essere considerata 'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli...' ai sensi dell'art. 26, co. 2, l.r. 19/2021.
Secondo un'interpretazione condivisa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'art. 26, co. 2 l.r. 19/2021, rientrano le autorizzazioni di cui all'art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 'Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio', che sono considerate vere e proprie concessioni dall'art. 19 della legge 1293/1957.
Pertanto, seguendo tale interpretazione, rimarrebbero esclusi i bar privi di licenza di tabacchi o patentino”.
 
Il tutto mentre nelle prossime settimane è previsto l'arrivo di un nuovo disegno di legge della Giunta piemontese per modificare ancora la legge sul gioco, dopo i ritocchi richiesti dal Governo nazionale - che aveva comunque dato l'ok in Consiglio dei ministri - per alcune “invasioni della sfera di competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza” (già oggetto della legge di riordino dell’ordinamento regionale approvata dal consiglio regionale ai primi di ottobre), ma anche per intervenire sul l’obbligo di uso della tessera sanitaria per le Awp sancito dalla normativa regionale dal 1° gennaio, visto che gli apparecchi non sono omologati e che sul tema pende anche il riordino del settore, che dovrebbe concretizzarsi a breve.
 

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