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Gioco in Calabria: il 3 maggio al voto proroga della legge fino a fine 2024

02 maggio 2022 - 08:04

Il 3 maggio è il D-day per gli operatori di gioco della Calabria: scade la proroga del distanziometro e il Consiglio vota Pdl per differirne l'entrata in vigore al 31 dicembre 2024.

Scritto da Fm
Gioco in Calabria: il 3 maggio al voto proroga della legge fino a fine 2024

Comunque vada, la giornata di domani, 3 maggio, è decisiva per le sorti degli operatori del gioco della Calabria e per il futuro che avranno davanti nei prossimi anni.

Come forse si ricorderà, infatti, il 3 maggio segnerebbe l'entrata in vigore del distanziometro regionale  per le sale da gioco e le sale scommesse, ad esclusione delle tabaccherie in cui gli apparecchi sono installati in un'area sotto controllo visivo del titolare, in virtù della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza".

Già oggetto di un ritocco – in seno agli “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 13/2019, 32/1996, 43/2016, 24/2013 e 6/2019” approvati nel 2020 -  che ha concesso 48 mesi di tempo per adeguarsi ai paletti per le attività di gioco rispetto ai 24 previsti originariamente. 

 

Ora, in extremis, si prospetta la possibilità di un nuovo slittamento dei termini grazie alla proposta di legge "Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)”, presentata da Giovanni Arruzzolo, presidente del gruppo Forza Italia, che intende dare ai titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore di tale legge ancora più tempo per adeguarsi: entro il 31 dicembre 2024.
Una proposta lanciata “in vista del riordino nazionale”, come già hanno fatto o ipotizzano di fare altre amministrazioni territoriali,  e per venire incontro agli esercenti provati dalla pandemia, impossibilitati ad adeguarsi alla normativa
Nel giro di 10 giorni, si è passati dalla sua presentazione all'approvazione da parte delle commissioni consiliari contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa, Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale e Sanità, Attività sociali, culturali e formative che hanno tutte espresso “parere favorevole” nella prima seduta utile e ora, in tempi record, si arriva anche all'esame al consiglio regionale, nella seduta del 3 maggio, a partire dalle ore 15.
 
La minoranza è già pronta a dare battaglia, a cominciare da Amalia Bruni, a capo dell'omonima lista con cui l'anno scorso si era candidata alle elezioni regionali per concorrere come presidente della Calabria, carica poi andata a Roberto Occhiuto. Bruni in commissione antindrangheta ha infatti votato contro la proposta di allungare di 24 mesi i tempi di adeguamento per i titolari delle sale da gioco, delle tabaccherie e delle sale scommesse. “Mi aspettavo che l’argomento di discussione fosse incentrato attorno a una valutazione di un progetto strategico della Regione Calabria che avrebbe dovuto finanziare provvedimenti per contrastare le ludopatie, invece è accaduto esattamente il contrario. La maggioranza di governo, dunque, approvando la proroga ha ratificato la volontà di una certa classe politica di 'non voler' proteggere la collettività dal gioco d’azzardo, un male che sta devastando tante persone e tante famiglie calabresi”, dichiara.
 
IL TESTO DELLA PROPOSTA – Di seguito ecco il testo della proposta di legge"Modifica art. 16 comma 13 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza".
Art. 1 (Modifiche all'articolo 16 della l. r. 9/2018) l. Alla fine del comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.), le parole: "entro i quarantotto mesi successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".
Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) l. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 (Entrata in vigore) l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.
 
IL DISTANZIOMETRO VARATO NEL 2018 – Al centro della legge varata nel 2018 oggetto della proposta di modifica firmata da Forza Italia, c'è il famigerato, in questo caso doppio, distanziometro, a cui è dedicato l'articolo 16 del provvedimento.
Due sono i commi più “d'attenzione” per gli operatori del settore.
“2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 L.R. 26 aprile 2018, n. 9 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle ore 20.00. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.
3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da (8): a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) stazioni ferroviarie. 4. Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmento o visibilmente separate dall'area di vendita. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli”.
 
 

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