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Riordino gioco, commissione Finanze Senato: 'Necessarie nuove audizioni'

07 febbraio 2024 - 09:56

Nella seduta del 6 febbraio la commissione Finanze del Senato prende atto della necessità di approfondire lo schema di decreto legislativo per il riordino del gioco e prevede ulteriori audizioni per la prossima settimana.

Scritto da Fm
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“La Commissione avrà bisogno di tempo per approfondire le innumerevoli e delicate questioni connesse al provvedimento, anche per i profili legati al mercato e alla concorrenza”.

Così si legge nel resoconto della seduta della commissione Finanze e tesoro del Senato tenutasi ieri, martedì 6 febbraio, e dedicata all'esame dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n.116)”, con la presidenza di Massimo Garavaglia.

Alla sottosegretaria di Stato per l’Economia e le finanze, Sandra Savino, non è restato che prendere atto della situazione, ed accogliere la proposta di dare corso a ulteriori richieste di audizione, che si svolgeranno la prossima settimana.

Il seguito dell’esame è stato quindi rinviato, tenendo conto del fatto che il termine per l’espressione del parere è fissato al 22 febbraio 2024

Intanto per oggi, fra la mattina e il pomeriggio, la commissione ha in calendario le audizioni di alcune delle principali associazioni di rappresentanza del settore del gioco pubblico: Acadi, Sapar e Agic-Fit-Sts, Entain Italia, Egp Fipe, Logico e Astro.

 

LA NOTA DI LETTURA DEL SERVIZIO BILANCIO: “IL GOVERNO CHIARISCA” - In parallelo, il Servizio bilancio del Senato ha pubblicato la Nota di lettura sullo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza”.

In essa i tecnici presentano alcune osservazioni in merito agli articoli 12 e 13 su rete telematica e punti vendita di ricariche: “In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme affidano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di adottare le regole tecniche per l’operatività della rete telematica da parte dei concessionari e di istituire e tenere l’albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche. L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento di una somma pari a 200 euro per il primo anno e 150 euro per i successivi, dal quale deriva un maggior gettito, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 6 milioni di euro per il 2024 e a 4,5 milioni di euro a partire dal 2025 per ciascuno degli anni successivi fino al 2033. In proposito si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica e che la metodologia utilizzata per le stime del gettito è coerente con quella impiegata in precedenti relazioni tecniche concernenti analoghe fattispecie. Sotto questo profilo non si hanno pertanto osservazioni da formulare. In ogni caso, si rileva che gli effetti di gettito sono quantificati fino al 2033, anziché in via permanente, presumibilmente in quanto tale anno corrisponde al termine di una concessione novennale affidata nel 2024, come previsto dall’articolo 23, comma 3, del presente decreto. Pertanto, pur rilevando il carattere prudenziale della stima, sarebbe utile acquisire un chiarimento da parte del Governo circa i motivi di tale iscrizione pluriennale a fronte di una disposizione che invece è di carattere permanente”.

Sotto la lente c'è anche l'articolo 20 sulla manutenzione dei prodotti di gioco. “Si osserva innanzitutto che la norma, pur prescrivendo con riguardo all’adozione del citato regolamento la previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, non prevede la trasmissione da parte del Governo del relativo schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, al fine di consentire in sede parlamentare la verifica della menzionata neutralità. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire una valutazione da parte del Governo”, si legge nella nota. Inoltre, “andrebbe altresì acquisto l’avviso del Governo anche con riguardo all’esclusione della responsabilità erariale per l’adozione dei provvedimenti di variazione previsti dal presente articolo. Infatti, pur rilevando il carattere ordinamentale della disposizione in esame, si rammenta tuttavia che la responsabilità erariale è uno dei presìdi posti a tutela della finanza pubblica e che in precedenti casi di esclusione della responsabilità, se da un lato non erano stati previsti effetti a carico della finanza pubblica, dall’altro la limitazione della responsabilità aveva avuto ad oggetto la sola colpa grave, mentre essa permaneva in caso di dolo (si veda ad esempio l’articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, volta a favorire l’accelerazione degli investimenti pubblici)”.

Il Servizio bilancio del Senato poi ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo per quanto concerne le disposizioni finali e finanziarie a cui sono dedicati gli articoli 23-25 del provvedimento. “In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni finali e transitorie in esame mantengono ferma la vigente disciplina in tema di fiscalità e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco a distanza fino al relativo riordino e dispongono l’immediato avvio dell’assegnazione delle concessioni dei giochi in scadenza al 31 dicembre 2024, incrementando il fondo per l’attuazione della delega fiscale di cui all’articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023 con le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l’iscrizione al relativo Albo di cui all’articolo 13, comma 2, quantificate dalla relazione tecnica, come visto in precedenza, in 6 milioni di euro per l’anno 2024 e in 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Inoltre, le medesime disposizioni stabiliscono che le maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari previsto dall’articolo 6, comma 6, lettera n), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto fondo per l’attuazione della delega fiscale. Ciò posto, si rileva che le disposizioni in esame, a fronte di maggiori entrate, puntualmente quantificate dalla relazione tecnica, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, lettera n), e 13, comma 2, prevedono differenti modalità di utilizzazione del relativo gettito. Infatti, mentre le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l’iscrizione al relativo Albo sono immediatamente destinate a incrementare il citato fondo per l’attuazione della delega fiscale, quelle derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari – per altro non evidenziate né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né nel testo del provvedimento – devono essere, evidentemente per ragioni prudenziali, una volta acquisite, versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi riassegnate al fondo medesimo. Si rileva altresì che, anche in relazione alle ulteriori maggiori entrate derivanti dal pagamento di un importo una tantum prestabilito cui sono tenuti i concessionari per ogni concessione richiesta [articolo 6, comma 5, lettera p)], si prevede una diversa utilizzazione dei relativi introiti, sebbene anch’esse siano già puntualmente quantificate dalla relazione tecnica. Infatti, tali maggiori entrate - per altro evidenziate nel prospetto riepilogativo, ma non nel testo del provvedimento in esame - non sono destinate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale, ma, come risulta dal predetto prospetto riepilogativo, rimangono inutilizzate e quindi acquisite ai saldi, probabilmente a causa del differente impatto che esse presentano sull’indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare e al fabbisogno che ne renderebbe difficile il successivo utilizzo per finalità di copertura qualora esse fossero destinate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale”.

 

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