I prestatori di servizi di gioco sono tra i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
A ricordarlo è il dossier del Centro studi del Senato sul decreto legge 25/2023, relativo a "Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech".
Ricorda, il Centro studi, che "le disposizioni in commento intendono adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech".
Sempre in premessa viene specificato che "il regolamento Ue, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (Dlt), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione Ue viene incontro al fenomeno di cd. tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all’emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l’emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito (Distributed Ledger, Ndr)".
Si legge ancora che "il regolamento Ue crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito", e in seguito si spiega che "per consentire l’applicazione e l’operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (Dlt pilot regime), con le disposizioni del Capo I sono disciplinate l’emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito (distributed ledger technologies o Dlt) o similari".
Ricorda quindi il dossier che il decreto Crescita ha previsto una sandbox regolamentare: si tratta di un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e Ivass), potendo eventualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio.
Solo l'articolo 26 sulla Disciplina antiriciclaggio, cita il settore del gioco pubblico, ricordando, come anticipato, che quella dei prestatori di servizi di gioco è una delle cinque categorie di soggetti tenuti agli adempimenti di questo tipo. Le altre categorie sono gli intermediari bancari e finanziari; gli altri operatori finanziari; i professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria e gli altri operatori non finanziari.