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Stabilità e giochi: il testo in Aula alla Camera con tutte le misure

17 dicembre 2015 - 11:15

Ecco il testo completo con tutte le misure sul gioco della legge di Stabilità in discussione in Aula alla Camera.

Scritto da Sara
Stabilità e giochi: il testo in Aula alla Camera con tutte le misure

 

La legge di Stabilità 2016 arriva in Aula alla Camera. Tante le misure sul gioco pubblico nel testo su cui si avvia oggi, 17 dicembre, a partire dalle ore 14.00 la discussione generale. Non sono escluse convocazioni dell’Aula anche nel weekend, per poter licenziare il testo in tempo per la terza lettura del Senato, prevista lunedì 21 dicembre.

 

CONI E IPPICA - Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate al Coni per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del montepremi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

PREU APPARECCHI SLOT E VLT - La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi New slot è fissata in misura pari al 17,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70 percento. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi Vlt è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.

 

RAZIONALIZZAZIONE SLOT - Il comma 649 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Il comma 649 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi New Slot si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell’anno 2015.

A decorrere dal 1 gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per gli apparecchi New Slot che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio.

TOTEM E APPARECCHI ILLECITI - Ferma restando l’applicazione dell’articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell’esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell’apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all’estero è competente l’ufficio dei monopoli del Lazio.

All’articolo 12 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ‘Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), e dal relativo decreto di attuazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia’. Le norme di cui al comma 525-sexies si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d’ufficio da parte dell’autorità competente.

RIAPERTURA SANATORIA CTD - Ai soggetti indicati dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: ‘31 gennaio 2015’ e ‘5 gennaio 2015’ sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ‘31 gennaio 2016’ e ‘5 gennaio 2016’; alla lettera c) del comma 643, le parole: ‘28 febbraio 2015’ sono sostituite dalle seguenti: ‘29 febbraio 2016’; alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: ‘2015’, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: ‘2016’ e le parole: ‘30 giugno’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 marzo’; alla lettera g) del comma 644, le parole: ‘1 gennaio 2015’ sono sostituite dalle seguenti: ‘1 gennaio 2016’.

CONTROLLI CTD - Qualora uno o più soggetti residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra i gestori e il soggetto non residente, superino, nell’arco di sei mesi, 500.000 euro, l’Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, da effettuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le attività svolte dai gestori possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal Corpo della guardia di finanza ai fini dell’instaurazione del contraddittorio di cui al comma 527. Laddove, all’esito del procedimento in contraddittorio da concludere entro novanta giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l’Agenzia delle entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.

A seguito di segnalazione dell’Agenzia delle entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, ai fini della disciplina in materia di antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento. Il contribuente può comunque presentare, entro sessanta giorni dall’inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi da 524 a 529 del presente articolo.

NUOVE GARE SCOMMESSE, ONLINE, BINGO - In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1 maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri: durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande base d’asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione; possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato. I concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza, in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dei predetti commi, a condizione che presentino domanda di partecipazione.

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 636: all’alinea, le parole: ‘anni 2013 e 2014’ e ‘2014’ sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ‘anni dal 2013 al 2016’ e ‘2016 a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco’ e le parole: ‘alla riattribuzione delle medesime concessioni’ sono soppresse; alla lettera a), le parole: ‘euro 200.000’ sono sostituite dalle seguenti: ‘euro 350.000’; alla lettera b), le parole: ‘sei anni’ sono sostituite dalle seguenti: ‘nove anni, non rinnovabile’; alla lettera c), le parole: ‘euro 2.800’ e ‘euro 1.400’ sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ‘euro 5.000’ e ‘euro 2.500’ e dopo le parole: ‘concessione riattribuita’ sono aggiunte le seguenti: ‘fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga’; la lettera d) è sostituita dalla seguente: ‘all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione’; è inserita la seguente: ‘possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato’; al comma 637, le parole: ‘, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,’ sono soppresse.

In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.

ACCORDO CON ENTI TERRITORIALI - Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

PUBBLICITA’ - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi da 4 a 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro è effettuata tenendo conto dei princìpi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione del 14 luglio 2014. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l’attuazione della citata raccomandazione. In ogni caso, è vietata la pubblicità: che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato; che neghi che il gioco possa comportare dei rischi; che ometta di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus; che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; che induca a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco; che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale; che rappresenti l’astensione dal gioco come un valore negativo; che induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita; che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco; che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

È altresì vietata la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei princìpi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell’assistenza. La violazione dei divieti di cui ai commi 534-quater e 534-quinquies e delle prescrizioni del decreto di cui alcomma534- ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i princìpi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.

INFORMAZIONE E PREVENZIONE - Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso l’utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo, al fine di aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati, nonché sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d’azzardo. Al fine di semplificare il processo di certificazione dei sistemi del gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei relativi giochi, anche per incrementare il corrispondente gettito erariale, all’articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: ‘nonché le modalità di verifica della loro conformità’ sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente numero: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni per l’effettuazione delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni stesse. La presente disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per l’effettuazione dei controlli.

 

AWP DA REMOTO - Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi New Slot. I nulla osta non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 percento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.
TASSAZIONE SUL MARGINE - A decorrere dal 1 gennaio 2016 per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita nella misura del 20 percento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
A decorrere dal 1 gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 percento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si applica l’imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; a decorrere dal 1 gennaio 2017 l’imposta unica è stabilita nella misura del 20 percento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
FONDO CURA DEL GAP - Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (Gap), come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (Gap). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l’esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l’anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l’anno 2016, sulla base dell’anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell’effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.

 

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