Subingresso per attività scommesse, la legge del Friuli in Gazzetta
Sulla Gazzetta ufficiale delle Regioni di sabato 29 luglio è pubblicata la legge del Friuli Venezia Giulia recante misure per la semplificazione e la crescita economica. Essa contiene un'importante novità anche in materia di gioco, andando a modificare la legge del 2014 ,ed è relativa alle ipotesi di subingresso nelle attività di gioco dove, grazie alla modifica introdotta con la legge 3 marzo 2023 n.10, viene estesa, anche alle attività di scommesse, la possibilità di subentrare e stipulare un nuovo contratto con il concessionario.
In pratica, grazie alla modifica introdotta all’articolo 6, comma 5, della legge 14 febbraio 2014, n. 1, è ammesso il subingresso anche nell’attività di scommesse, a condizione che: il nuovo contratto sia stipulato dall’esercente subentrante con lo stesso concessionario; non vengano mutate le precedenti condizioni contrattuali, compresa la durata; vengano mantenuti gli stessi apparecchi del precedente esercente; gli apparecchi vengano mantenuti ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati.
Ecco il testo che interessa il gioco:
Art. 49
Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 1/2014
1. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonchè delle problematiche e patologie correlate), dopo le parole «il nuovo contratto per» sono inserite le seguenti: «le attività di raccolta delle scommesse e».