Subingresso per attività scommesse, la legge del Friuli in Gazzetta
Pubblicata sulla Gazzetta delle regioni la legge del Friuli che modifica la legge sul gioco del 2014.
Scritto da Amr
Sulla Gazzetta ufficiale delle Regioni di sabato 29 luglio è pubblicata la legge del Friuli Venezia Giulia recante misure per la semplificazione e la crescita economica. Essa contiene un'importante novità anche in materia di gioco, andando a modificare la legge del 2014 ,ed è relativa alle ipotesi di subingresso nelle attività di gioco dove, grazie alla modifica introdotta con la legge 3 marzo 2023 n.10, viene estesa, anche alle attività di scommesse, la possibilità di subentrare e stipulare un nuovo contratto con il concessionario.
In pratica, grazie alla modifica introdotta all’articolo 6, comma 5, della legge 14 febbraio 2014, n. 1, è ammesso il subingresso anche nell’attività di scommesse, a condizione che: il nuovo contratto sia stipulato dall’esercente subentrante con lo stesso concessionario; non vengano mutate le precedenti condizioni contrattuali, compresa la durata; vengano mantenuti gli stessi apparecchi del precedente esercente; gli apparecchi vengano mantenuti ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati.
Ecco il testo che interessa il gioco:
Art. 49
Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 1/2014
1. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonchè delle problematiche e patologie correlate), dopo le parole «il nuovo contratto per» sono inserite le seguenti: «le attività di raccolta delle scommesse e».