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Valle d'Aosta, Pdl sul gioco: 'Esclusi lotterie, SuperEnalotto e Totocalcio'

21 giugno 2019 - 10:21

Assegnata alla commissione Affari generali del Consiglio Valle d'Aosta Pdl che esclude da legge sul gioco lotterie, SuperEnalotto e Totocalcio. Il commento di Genestrone (Fit).

Scritto da Fm
Valle d'Aosta, Pdl sul gioco: 'Esclusi lotterie, SuperEnalotto e Totocalcio'

 

 

“Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le lotterie, i giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e i giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol”.

 

E quanto si legge nel testo della proposta di legge “Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza))” presentata il 20 giugno alla commissione Servizi sociali, dai consiglieri Bianchi, Morelli, Sammaritani, Manfrin, Nogara, Peinetti e Russo ed appena assegnata all'esame della commissione Affari generali del consiglio regionale della Valle d'Aosta.

 

 

“La necessità dell’intervento di modificazione deriva dal dubbio interpretativo insorto, in sede di applicazione, in ordine all’assoggettamento ai limiti di distanza introdotti dalla l.r. 14/2015 dei locali al cui interno siano collocati i cosiddetti corner destinati a giochi leciti diversi dalle new slot e dalle videolottery. In particolare, l’ampia definizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 14/2015, secondo cui il gioco d’azzardo è 'il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente', letta in combinato disposto con l’articolo 2, comma 1, lettera d), della medesima l.r. 14/2015 - secondo cui si intendono come spazi per il gioco 'gli spazi riservati al gioco d’azzardo all’interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati' - sembrerebbe precludere, sulla base di un'interpretazione letterale, l’apertura e il mantenimento dell’apertura dei cosiddetti corner, situati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, qualora si trovino a distanze dai luoghi sensibili inferiori a quelle di cui all’articolo 4 della l.r. 14/2015, non solo ove destinati alle new slot e alle videolottery di cui dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931, ma anche ad altre tipologie di gioco lecito in concessione statale, previste dalla normativa vigente (quali, a titolo esemplificativo le lotterie istantanee, come il gratta e vinci, e i giochi numerici a quota fissa, a totalizzazione e a base sportiva, come il lotto, il superenalotto e il totocalcio)”.
 
 
L'interpretazione, sottolinea la relazione di accompagnamento alla proposta di legge, “rileverebbe, tra l’altro, ai fini autorizzativi e di controllo, considerato che, secondo quanto precisato dalle circolari del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2018 e del 21 maggio 2018, il rispetto dei limiti di distanza dai luoghi sensibili, per come disciplinati dalle normative regionali e locali, deve essere verificato, insieme al rispetto dei requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, dalle Questure che, nell’ambito di detta attività, si attengono, come è ovvio, alla lettera della legge”.
 
 
I TRE ARTICOLI – La proposta di legge si compone di tre articoli. L’articolo 1 introduce modificazioni all’articolo 2 della l.r. 14/2015. In particolare, si prevede, attraverso la modificazione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, che, nella definizione di gioco d’azzardo che rileva al fine di individuare l’ambito di applicazione del divieto di apertura e di mantenimento dell’apertura, a far data dal 1° gennaio 2019, degli spazi per il gioco non rientrano le lotterie (su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo), i giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e i giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol. L’articolo 2 prevede che la modificazione introdotta dall'articolo 1 si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2019. L’articolo 3 reca la dichiarazione d’urgenza.
 
 
IL COMMENTO DI GENESTRONE (FIT) – Su tale ipotesi di modifica non potevamo non chiedere un commento a Gianluca Genestrone, presidente della Federazione tabaccai della Valle d'Aosta, che in più occasioni ha sottolineato i problemi interpretativi della normativa vigente. “Non posso che essere felice del riconoscimento della professionalità e della serietà dei tabaccai, ma lo sono a metà. Non era prevista l'esclusione totale del mondo delle scommesse sportive ed ippiche, che non ha nulla a che vedere con il gioco compulsivo delle slot, visto che la raccolta avviene attraverso un intermediatore. Non si capisce perché abbiano messo sullo stesso piano scommesse e apparecchi. Speriamo ci siano ancora spazi per ulteriori modifiche”.
 

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