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Veneto, in commissione l'esame del Ddl sul gioco lecito

10 giugno 2019 - 11:43

L'apposita commissione del Consiglio regionale del Veneto esamina il disegno di legge della giunta sul gioco.

Scritto da Redazione
Veneto, in commissione l'esame del Ddl sul gioco lecito

Regione Veneto ancora al lavoro sul gioco lecito. Alle ore 14.30 di giovedì 13 giugno, la quinta commissione permanente esaminerà il disegno di legge numero 395 della Giunta ‘Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico’.

"La Regione Veneto - si legge nel disegno di legge sul Gap su cui la commissione dovrà esprimere il suo parere - nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio da gioco d'azzardo e delle problematiche azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.
 
È istituito presso la Giunta regionale un tavolo tecnico permanente sul gioco d'azzardo patologico quale organismo con compiti di consulenza, studio,
implementazione e valutazione delle politiche sociosanitarie, ivi comprese le azioni previste dalla presente legge, sulla dipendenza da gioco d'azzardo.
 
TAVOLO TECNICO - La composizione del tavolo tecnico è la seguente: il direttore della struttura regionale competente, o suo delegato, in qualità di presidente; un rappresentante per ogni dipartimento per le dipendenze delle aziende Ulss, designato dal direttore generale dell'azienda Ulss.
 
La Giunta regionale con il supporto del tavolo tecnico definisce, i percorsi diagnostici terapeutico assistenziale comprendenti le prestazioni di base obbligatorie per il trattamento del giocatore patologico da parte delle aziende sanitarie.
 
DISTANZIOMETRO - Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da: a) servizi per la prima infanzia; b) istituti scolastici di ogni ordine e grado; c) centri di formazione per giovani e adulti; d) luoghi di culto; e) impianti sportivi; f) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, circoli da gioco per adulti; h) istituti di credito e sportelli bancomat; i) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; l) stazioni ferroviarie e di autocorriere.
 
LIMITI ORARI - I comuni, anche in accordo tra loro, per esigenze di tutela della salute e della quiete e sicurezza pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, per le tipologie di gioco, delle fasce orarie fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".
 
PUBBLICITA' - È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione da parte dei comuni e delle aziende sociosanitarie di spazi pubblicitari istituzionali, e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.
 
La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari al gioco d'azzardo.
 
È vietata lungo le strade regionali, provinciali e comunali, l'installazione di cartellonistica o di altri strumenti atti a pubblicizzare il gioco d'azzardo, i punti gioco e i casinò italiani ed esteri.
 
I contratti in vigore non possono essere prorogati o rinnovati. I titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite e ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al gioco d'azzardo patologico e il test di auto valutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo.
 
La Regione promuove accordi con gli operatori economici presenti sul territorio per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti l'utilizzo di modalità riconducibili al gioco d'azzardo, come lotterie istantanee e cosiddetti gratta e vinci, nella promozione delle attività commerciali".

 

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