Tar Toscana: 'No raccolta scommesse senza autorizzazione Tulps'
Il Tar Toscana ricorda che va sospesa la raccolta scommesse se l'esercente è privo dell'autorizzazione ex art. 88 Tulps.
"E' infondata la doglianza basata sulla mancata comunicazione di avvio procedimento poiché il ricorrente non ha presentato alcuna istanza per acquisire la licenza per la raccolta di scommesse sul territorio nazionale, ed il contratto per la raccolta di scommesse tra il ricorrente e la società per cui opera prodotto in atti è privo dell’indicazione del legale rappresentante della seconda e la sua (presunta) firma, peraltro apposta solo nell’ultima pagina, appare illeggibile, sicché lo stesso non può essere ritenuto efficace".
Queste le motivazioni con cui il Tar Toscana ha respinto il ricorso di un esercente per l'annullamento
del provvedimento di diffida a proseguire l'attività di raccolta scommesse condotta in difetto di licenza, emesso dalla Questura di Pistoia.
Secondo i giudici, infatti, viene "a cadere il presupposto fattuale delle ulteriori argomentazioni formulate dal ricorrente che devono quindi essere ritenute inconferenti; il provvedimento appare sufficientemente motivato in relazione al presupposto di fatto costituito dalla mancanza dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps, e al ricorrente non è stata revocata alcuna licenza perché mai rilasciata".