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Tar Veneto: 'Legge regionale vale per apparecchi da gioco, non per le scommesse'

29 aprile 2024 - 13:28

Il Tar Veneto accoglie il ricorso di una società contro il diniego della Questura di Vicenza dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 Tulps per la raccolta delle scommesse.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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“Il Collegio ritiene che il citato art. 7, comma 2, della legge regionale n. 38/2019, che espressamente si riferisce alle sole sale in cui sono collocati apparecchi per il gioco, non possa trovare applicazione alla diversa ipotesi delle sale per scommesse e ciò sia in ragione di un’esegesi letterale della norma, che non tollera, in quanto norma eccezionale, interpretazioni che non siano dalla stessa lettera ritraibili, sia in ragione di un’esegesi sistematica in virtù della quale ogni limitazione alla libertà di iniziativa economica privata, prevista dal legislatore nel perseguimento dell’utilità sociale e nel bilanciamento con interessi di pare rilievo (quale è la tutela della salute pubblica nel caso in esame) non può essere estesa analogicamente a fattispecie non espressamente contemplate”.

Così il Tar Veneto motiva la decisione di accogliere il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società – difeso dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino – ad impugnazione del provvedimento con cui la Questura di Vicenza ha rigettato l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 Tulps per la raccolta delle scommesse, come previsto dalla regolamentazione del gioco lecito.

Secondo il ricorrente, “l’autorizzazione gli è stata negata in virtù dell’errata interpretazione dell’art. 7 comma 2 della legge regionale n. 38/2019 che vieta la 'collocazione di apparecchi per il gioco' all’interno di determinati spazi e centri situati a una distanza inferiore a 400 metri dai cd. luoghi sensibili indicati dalla stessa normativa”, evidenziando come “il divieto previsto dal legislatore regionale riguardi un’unica fattispecie, ossia l’installazione di apparecchi da gioco”, che costituirebbero, “a suo giudizio, una realtà diversa rispetto alle attività di scommesse, condividendo esclusivamente la loro classificazione come gioco d’azzardo, in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita di denaro è aleatoria”.

Secondo il Tar Veneto, “non può essere condivisa la diversa interpretazione proposta dalla Regione, a giudizio della quale l’art. 2 della legge in esame avrebbe equiparato all’interno della più ampia categoria dei c.d. 'punti gioco' sia i centri scommesse, sia i locali in cui sono presenti apparecchi Vlt: infatti, depone in senso contrario il dato testuale dell’art. 7, comma 2 che, come visto, reca un esplicito riferimento ai soli apparecchi per il gioco, imponendo la loro collocazione ad una distanza di almeno 400 metri dai siti ritenuti sensibili”.

Per i giudici amministrativi veneti perciò “il provvedimento di diniego dell’autorizzazione deve essere annullato, fermo restando il potere dell’Amministrazione di determinarsi nuovamente sull’istanza del ricorrente”.

 

COSA DICE L'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE VENETA -  "Collocazione dei punti gioco.

1.    L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

2.    Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da:

a)    servizi per la prima infanzia;
b)    istituti scolastici di ogni ordine e grado;
c)    centri di formazione per giovani e adulti;
d)    luoghi di culto;
e)    impianti sportivi;
f)    ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
g)    residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
h)    istituti di credito e sportelli bancomat;
i)    esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
l)    stazioni ferroviarie e di autocorriere.

3.    Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.

4.    I Comuni, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 6 ed in considerazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti gioco.

5.    Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 4, le nuove sale da gioco sono realizzate:

a)    nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all’articolo 17 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
b)    nei Comuni non dotati del piano di assetto del territorio (PAT), nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”.

6.    Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

 

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