Betting exchange: il decreto vola in Gazzetta Ufficiale
Successivamente all'accettazione da parte di AAMS, le offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta potranno essere abbinate dal concessionario con una o più offerte di scommessa; certificazione, la certificazione della piattaforma di gioco, resa da un ente di certificazione accreditato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, da un organismo nazionale di accreditamento comunitario o di altro Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai collegati provvedimenti di AAMS; codice identificativo dell'offerta di scommessa, il codice univoco generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascuna offerta di scommessa accettata da AAMS; il codice identificativo viene comunicato dal concessionario ai giocatori e garantisce l'accettazione e la registrazione sul sistema centralizzato di AAMS della relativa offerta di scommessa ai fini di un possibile abbinamento; codice identificativo dell'abbinamento, il codice univoco generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascun abbinamento; il codice identificativo e' dato in risposta a ciascun abbinamento realizzato che il concessionario deve comunicare secondo le modalita' definite dal protocollo; commissione, qualsiasi importo addebitato ad un giocatore per l'utilizzo della piattaforma di raccolta, ivi compresa la commissione sulle vincite; commissione sulle vincite, l'importo che in caso di vincita netta di un giocatore in un singolo mercato, il concessionario addebitera' a tale giocatore alla liquidazione del mercato stesso, trattenendolo dalla vincita netta pagabile al giocatore medesimo; concessionario, il soggetto titolare della concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato alla raccolta a distanza di scommesse con interazione diretta fra giocatori ai sensi del presente decreto; conto di gioco, indica il contratto tra il giocatore ed il concessionario, di cui all'articolo 24, comma 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e i connessi provvedimenti di AAMS; esposizione massima, in relazione a ciascuna offerta di scommessa l'importo massimo che il giocatore e' disposto a mettere in gioco; evento, l'evento, anche non sportivo, relativamente al quale il concessionario offre i mercati che sono pubblicati nel programma ufficiale AAMS; giocatore, ciascuna persona fisica identificabile tramite il codice fiscale, che, avendo sottoscritto un contratto di conto di gioco per la partecipazione del gioco a distanza con il concessionario, accede alla piattaforma di raccolta del concessionario tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica; gioco sicuro legale e responsabile, le modalita' di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici; imposta unica, l'imposta disciplinata dall'articolo 9 del presente decreto; liquidazione del mercato, fase in cui viene individuata la vincita netta del giocatore, all'esito di un evento oggetto del mercato; mercato, l'insieme degli esiti pronosticabili per un tipo scommessa relativamente ad un evento.
Per ogni evento possono essere istituiti uno o piu' mercati, sulla base del palinsesto ufficiale AAMS o dell'eventuale programma di avvenimenti personalizzati e complementari; offerta di scommessa, un'offerta «banco» o un'offerta «puntata». L'offerta di scommessa indica l'esposizione massima prescelta dal giocatore e, sulla base delle regole pubblicate dal concessionario titolare della piattaforma, i parametri per la determinazione della quota al momento dell'abbinamento; offerta «banco», e' la proposta di una scommessa, effettuata sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente ad oggetto il non realizzarsi di uno o piu' esiti pronosticabili all'interno di una determinata tipologia di scommessa per un mercato. L'esito pronosticato dal giocatore e' l'opposto dell'esito pronosticato in una offerta «puntata»; offerta «puntata», e' la proposta di una scommessa, effettuata sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente ad oggetto il realizzarsi di uno o piu' esiti pronosticabili all'interno di una determinata tipologia di scommessa per un mercato. L'esito pronosticato dal giocatore e' l'opposto dell'esito pronosticato in una scommessa «banco»; piattaforma di raccolta, la piattaforma tecnologica mediante la quale il concessionario gestisce il servizio di scommesse a quota fissa con interazione diretta dei giocatori il cui conto di gioco e' registrato presso AAMS; posta di gioco, è l'importo scommesso dal giocatore in relazione alle proprie offerte «puntata» che siano state abbinate; programma ufficiale o palinsesto, indica l'elenco degli eventi sportivi e non sportivi nonche' dei relativi mercati istituiti e pubblicati da AAMS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 e sue modificazioni, sui quali possono essere accettate le scommesse; programma di avvenimenti personalizzati e complementari, indica l'elenco degli avvenimenti sportivi e non sportivi, nonche' dei relativi mercati, definiti dal concessionario autorizzato da AAMS ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 12 comma 1, lettera m) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; protocollo di comunicazione, il protocollo applicativo, adottato con provvedimento di AAMS, che il concessionario deve adottare per il colloquio in via telematica tra la propria piattaforma di raccolta e il sistema centralizzato di AAMS; quota finale, il numero che e' indicato in ogni scommessa abbinata e che, per tale scommessa, consente di determinare la somma che il giocatore potra' vincere qualora l'esito effettivo del relativo evento corrisponda a quello pronosticato.
La quota finale e' uguale o piu' favorevole per il giocatore della quota prescelta indicata nell'offerta di scommessa originale; quota prescelta, il numero che e' indicato in ogni offerta di scommessa e che, per tale offerta di scommessa, consente di determinare la vincita potenziale del giocatore qualora l'esito effettivo del relativo evento corrisponda a quello pronosticato; sistema centralizzato, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo da parte di AAMS di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori su eventi sportivi e su eventi non sportivi e l'imposta unica ad esse applicabile; vincita netta, l'eventuale ammontare vinto da un giocatore su un singolo mercato e calcolato dal concessionario alla liquidazione del mercato stesso effettuando la somma algebrica dell'ammontare vinto e perso dal giocatore su tutte le scommesse abbinate nel mercato stesso. L'importo scommesso dal giocatore non fa parte della vincita netta.