Cassazione: 'Coni non può pagare scommesse per conto dei suoi gestori'
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una donna che voleva rivalersi sul Coni per una vincita alle scommesse non pagata da un gestore.
"Restando ferma la diversa soggettività giuridica di concedente e concessionario, e il criterio di imputazione dell'obbligazione contrattuale come limitata per legge alle parti dello stesso, l'interessenza
gestoria del terzo nell'attività d'impresa del contraente non vale a fondare una coobbligazione per i debiti contratti".
Questa la motivazione con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna che aveva chiesto e ottenuto dal giudice di pace di Bari, l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 2364,64 nei confronti di Ministero delle Finanze, Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e Coni Servizi s.p.a. quale importo dovuto per il mancato pagamento della vincita derivata da scommesse multiple su partite del campionato di calcio.
Il pagamento in realtà sarebbe stato dovuto dal concessionario Coni di San Severo il quale era rimasto inadempiente e la cui concessione era stata nel frattempo revocata. La donna aveva quindi proposto appello chiedendo che il tribunale di Bari ne dichiarasse il difetto di legittimazione passiva; eguale richiesta era formulata da Coni e Coni Servizi s.p.a. costituitisi con appello incidentale.