Centri scommesse: Tar Lazio, no a licenze di polizia per chi non ha la concessione
Con diverse ordinanze, il Tar del Lazio ha ribadito che i centri scommesse collegati a bookmaker che non hanno la concessione ministeriale non possono chiedere la licenza di polizia. E' quanto si legge in diverse ordinanze che hanno respinto le richieste avanzate dai titolari dei punti.
LE MOTIVAZIONI - Il Tar ha ricordato che l’articolo 88 del Tulps dispone che “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione” e che “ex art.2 comma 2 ter del decreto-legge n. 40/2010, convertito nella legge n. 73/2010, detto articolo “si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.
Nelle ordinanze, si sottolinea infine che “