Tar Umbria: 'Distanziometro regionale vale anche per le sale scommesse'
Il Tar Umbria conferma cessazione dell’attività di raccolta scommesse in violazione del regolamento di Perugia che discende dalla legge regionale sul contrasto al gioco patologico.
"In ambito nazionale, ed in particolare ai fini della tutela della salute (art. 32 Cost.), l’attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, è parificata alle sale da gioco invece disciplinate dal precedente art. 86.
In tale contesto si pone quindi la legislazione attuativa della Regione Umbria, applicabile ratione temporis al caso di specie, alla stregua di un’interpretazione sistematica e logica che, malgrado le espressioni letterali impiegate - sale da gioco e/o sale scommesse - non può che essere riferita ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia".
Questo è il "nodo" della sentenza con cui il Tar Umbria ha respinto il ricorso di una società contro il Comune di Perugia per aver disposto la cessazione dell’attività di raccolta scommesse per violazione della distanza da luoghi sensibili ai sensi del pertinente regolamento comunale, il cui art. 8, come modificato dalla delibera c.c. n. 23 del 20 febbraio 2017, a sua volta impugnata, vieta detta tipologia di attività a distanze inferiori di 500 metri dai luoghi sensibili (nella fattispecie sopra tutto edifici scolastici).
Perciò, "l’avversato provvedimento con cui il Comune di Perugia ha intimato al ricorrente la cessazione dell’attività di raccolta scommesse per violazione della distanza da luoghi sensibili, non può che ritenersi legittimo in quanto emanato in forza di normativa regolamentare locale coerente con la succitata normativa di cui al Tulps ed alla legge regionale n. 21/2004".