‘Insussistenza dell’effetto espulsivo’: CdS conferma validità distanziometro di Merano

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di una sala giochi confermando la legittimità della legge provinciale di Bolzano sul gioco e, quindi, la decadenza dell’autorizzazione.
Scritto da Dd

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"Il verificatore ha individuato 'almeno tre modalità di ingresso nel mercato locale delle sale da gioco. Ciascuna di esse è sufficiente per escludere la sussistenza di un effetto espulsivo in senso assoluto'."

Così il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione sesta), respinge il ricordo di una sala giochi di Merano (Bz) confermato la decadenza dell’autorizzazione per la raccolta di scommesse e la gestione di Vlt e, nel contempo, la legittimità del distanziometro di 300 metri “a raggio” previsto dalla legge provinciale di Bolzano.

L'esercente aveva inizialmente impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, lamentando la mancata osservanza del limite distanziale rispetto a una scuola superiore, un centro giovanile e un dormitorio comunale. Dopo il rigetto in primo grado, l'esercente ha portato la questione al Consiglio di Stato puntando sul fatto che la distanza dovesse essere calcolata secondo il "percorso pedonale più breve", un criterio adottato in altre normative regionali e per altre tipologie di esercizi commerciali. L'Amministrazione, invece, aveva applicato il criterio del "raggio" o "linea d'aria".

Il Consiglio di Stato ha dato ragione all'Amministrazione, sottolineando come la legge provinciale in questione utilizzi espressamente il termine "raggio". I giudici hanno specificato che "la scelta del criterio è ritenuta una 'scelta discrezionale sindacabile solo nella misura in cui si appalesi in contrasto con il canone della ragionevolezza'."

Il motivo d'appello più significativo concerneva la presunta incostituzionalità della normativa, con i divieti che avrebbero creato un "effetto espulsivo", impedendo di fatto agli operatori di esercitare sul territorio e menomando il mercato del gioco lecito. Tuttavia l'accertamento tecnico disposto dal CdS sottolinea che, sebbene l'applicazione del distanziometro determini una "cospicua contrazione del segmento di mercato delle sale da gioco nel territorio comunale", non si concretizza un effetto di espulsione assoluta.

"Le stime effettuate evidenziano la presenza nel territorio comunale di Merano di superfici ed edifici residuali per l'insediamento di sale da gioco", sottolinea la sentenza del CdS, "ciò dimostra che, pur nell'ambito delle significative restrizioni indotte dalla normativa provinciale, non si concretizza una completa espulsione dell'attività dal contesto comunale. Al contrario, residua un bacino sufficiente di aree ed edifici che consente la localizzazione di esercizi di gioco".

La verifica ha, tra l'altro, chiarito che la contrazione rilevata (stimata tra il 71,60 e l'88,60 percento) attiene principalmente all'aspetto geografico, non alla domanda di mercato, e ha ribadito che esistono diverse modalità per l'ingresso e la permanenza nel mercato, come lo spostamento delle attività in aree conformi o il subentro in attività già operative. Sulla base di tali accertamenti, il Consiglio di Stato ha dunque escluso la violazione della libertà d'impresa.

Il Consiglio di Stato ha motivato quindi l'inammissibilità di altri motivi aggiuntivi presentati dal ricorrente in base al principio di "ragionevole durata del processo", poiché la presentazione di nuovi motivi in appello è un'eccezione stretta e ha precisato inoltre che, anche nel merito, le lamentele del ricorrente non erano fondate, in quanto l'individuazione dei siti sensibili da parte del Comune rientra in un'attività istruttoria che può svolgersi in via deformalizzata in quanto non v'è una norma di legge… che disciplini in maniera puntuale le modalità di individuazione dei siti sensibili sicché l'attività istruttoria prodromica alla mappatura può certamente svolgersi in via deformalizzata (rientrando in quella che si suole tradizionalmente definire come attività cd. 'materiale' dell'amministrazione, che non assume, cioè, veste attizia)".