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Arretrati Salvasport, CdS: 'Annullata determinazione Adm del febbraio 2023'

16 giugno 2025 - 13:33

Il Consiglio di Stato annulla determinazioni direttoriali dell'Agenzia dogane e monopoli del 2023 sugli arretrati della tassa sulla raccolta scommesse istituita per alimentare il Fondo Salvasport.

Scritto da Fm
Consiglio di Stato © Daderot / Wikipedia

Consiglio di Stato © Daderot / Wikipedia

“Persiste, invece, l’interesse delle società medesime all’annullamento delle ulteriori determinazioni con cui l’Agenzia delle dogane e monopoli ha quantificato il contributo dovuto da ciascuna di esse in base all’articolo 217, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come erroneamente interpretato e calcolato in base alle indicazioni contenute nella determinazione prot. n.10337/RU del 5 gennaio 2023: in parte qua, pertanto, va accolto il ricorso di primo grado.”

Così si legge nella sentenza con cui il Consiglio di Stato annulla le determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 6 febbraio 2023, relative alle richieste di versamento degli arretrati della tassa sulla raccolta scommesse istituita per alimentare il Fondo Salvasport inviate ad alcuni concessionari.

Alcuni operatori infatti hanno presentato appello per la riforma della sentenza del Tar Lazio che nel 2023 aveva confermato la validità della determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli atta a disporre l'integrazione degli arretrati del prelievo dello 0,5 percento della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere introdotto con l'art. 217, co. 2 del d.l. n. 34 del 2020, con riferimento al periodo che va dal 20 maggio 2020 al 31 dicembre 2021.

Nel frattempo una delle società coinvolte nel ricorso ha depositato una dichiarazione di rinuncia, che ha fatto scattare la declaratoria di improcedibilità dell’appello. Improcedibilità dichiarata anche nei confronti delle altre società appellanti, limitatamente alla impugnazione della determinazione del 5 gennaio 2023 con cui l’Agenzia ha stabilito in via generale le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento alla raccolta sulle scommesse.

A tal proposito il Consiglio di Stato rimarca: “Si tratta pertanto di un atto di natura generale, il quale si rivolge indistintamente a tutti gli operatori del settore: da ciò consegue che il relativo contenuto è inscindibile e che l’annullamento in toto di essa, disposto con il citato precedente, esplica efficacia erga omnes, e quindi anche nei confronti della società odierne appellanti.

Persiste, invece, l’interesse delle società medesime all’annullamento delle ulteriori determinazioni con cui l’Agenzia delle dogane e monopoli ha quantificato il contributo dovuto da ciascuna di esse in base all’articolo 217, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come erroneamente interpretato e calcolato in base alle indicazioni contenute nella determinazione prot. n.10337/RU del 5 gennaio 2023: in parte qua, pertanto, va accolto il ricorso di primo grado”.

 

 

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