“Esaminato il disegno di legge n. 2616 e rilevato che: il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione dell’8 agosto 2014, è stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a distanza di 14 giorni, il 22 agosto 2014; il decreto reca misure in tre aree (il contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, la protezione internazionale, la funzionalità del Ministero dell’interno), opportunamente raggruppate in altrettanti Capi, le quali, secondo la relazione illustrativa, sono “riferite a fenomeni che [...] chiamano in causa profili di competenza e responsabilità demandati esclusivamente al Ministero dell’interno”: del complesso delle misure si dà comunque conto sia nell’intestazione del decreto sia nel preambolo; relativamente alle disposizioni in materia di manifestazioni sportive e di protezione internazionale, di cui ai primi due Capi, il preambolo del decreto non evidenzia il carattere straordinario delle circostanze di necessità e urgenza che giustificano l’adozione del decreto-legge, come invece richiede l’articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge recano “l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l’adozione”; nell’intervenire sulla normativa vigente, correttamente il decreto ricorre costantemente alla tecnica della novellazione. Fa eccezione l’articolo 9, che ripristina la Commissione consultiva centrale e le Commissioni tecniche territoriali chiamate ad esercitare funzioni consultive e prescrittive in materia di disciplina dei materiali esplodenti: tali Commissioni, già previste – rispettivamente – dagli articoli 53 e 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, erano state soppresse a norma dell’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e il decreto in esame ne dispone la ricostituzione intervenendo in modo non testuale sulla citata disciplina; inoltre, all’articolo 9, comma 1, non viene esplicitato che le predette Commissioni tecniche territoriali interessano il livello provinciale, come invece è specificato nella relazione illustrativa; ancora, l’articolo 4, comma 1, lettera a), introduce, nell’ambito della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’articolo 7-bis.1, che attribuisce al Ministro dell’interno “Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza” il potere di disporre “il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico”. A tale riguardo appare opportuno chiarire il rapporto tra questi poteri ministeriali e quelli, analoghi ma territorialmente circoscritti, del Prefetto (derivanti dalla generale competenza sull’ordine pubblico e la sicurezza riconosciutagli dall’articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): poiché infatti la misura, valida solo per determinate partite, è già nella competenza dei prefetti, l’intervento con decreto del Ministro parrebbe giustificato dalla sola valenza biennale della misura stessa; infine, il disegno di legge di conversione è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue: sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: all’articolo 9, che ripristina la Commissione consultiva centrale e le Commissioni tecniche territoriali, si dovrebbe assicurare il coordinamento con l’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale non include le citate Commissioni fra gli organismi collegiali le cui attività sono trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano; per quanto detto in premessa, all’articolo 4, comma 1, lettera a), appare opportuno esplicitare il rapporto fra i poteri ministeriali e quelli prefettizi i quali risultano in larga misura sovrapponibili; sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: al già citato articolo 9, comma 1, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare che le Commissioni tecniche territoriali interessano il livello provinciale, come specificato nella relazione illustrativa”.
IL TESTO DEL DECRETO - In tema di frodi nelle competizioni sportive viene aumentata la reclusione fino a sei anni (era al massimo un anno) e la multa fino a 4.000 euro (erano, al massimo, 1.032 euro) per chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzate da enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati, la pena della reclusione è aumentata fino a tre anni e una multa che sale fino a 100.000 mila euro (prima, al massimo, erano 25.822 euro).
L'AULA - L’Aula della Camera ha, inoltre, bocciato le questioni pregiudiziali al disegno di legge sulla sicurezza negli stadi, presentate da Forza Italia e Lega Nord, che chiedevano di non esaminare il provvedimento.