Cassazione: legittimo perquisire Pc dei centri scommesse in casi d’urgenza

La Corte di Cassazione stabilisce che la polizia giudiziaria può acquisire dati informatici senza autorizzazione preventiva del giudice se sussiste il rischio di alterazione delle prove.
Scritto da Dd

Foto Samsung Memory (Unsplash)

La Corte di Cassazione legittima l’ispezione informatica "a sorpresa" effettuata dalla polizia giudiziaria all'interno di un centro scommesse.

La sentenza chiude il caso di un esercente che aveva contestato l'operato degli agenti nel corso di un controllo presso un esercizio commerciale a Napoli, nel quale le forze dell'ordine hanno acceduto a un computer, utilizzando credenziali memorizzate nel browser, per documentare scommesse illecite su piattaforme estere.

Il ricorrente contestava l'acquisizione dei dati, sostenendo che l'accesso ai dispositivi informatici dovesse essere sempre subordinato a un decreto motivato del giudice, citando sia l’articolo 15 della Costituzione sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, trovando tuttavia il parere contratio dei giudici di legittimità.

I giudici infatti hanno respinto il ricorso basandosi sull'art. 354 del codice di procedura penale, che autorizza la polizia giudiziaria a compiere accertamenti urgenti su sistemi informatici o telematici prima dell'intervento del pubblico ministero, al fine di assicurare la conservazione dei dati e impedirne l'alterazione o la dispersione.

La sentenza chiarisce dunque che, sebbene la Corte di Giustizia UE (sentenza C-548/21) richieda generalmente un controllo preventivo per l'accesso ai dati digitali, essa stessa prevede un'eccezione per i "casi di urgenza debitamente comprovati". Secondo la Cassazione, infatti, la polizia può intervenire legittimamente senza decreto preventivo se ricorrono ragioni d'urgenza legate alla necessità di evitare la perdita delle prove, e se è garantito un controllo successivo in tempi brevi da parte di un giudice.

Nel caso in esame, i militari sono intervenuti durante un'ispezione amministrativa mirata alla verifica della regolarità delle scommesse sportive, e la Corte ritiene che l'accesso sia stato limitato a quanto strettamente necessario per accertare l'illecito (consultazione della cronologia e dei siti sospetti) e che la successiva fase di riesame avesse garantito un controllo giurisdizionale effettivo e indipendente sulla proporzionalità dell'atto. Per questo motivo ha respinto il ricorso dell'esercente, confermando quanto stabilito anche dal Tribunale di Napoli e il decreto del Procuratore della Repubblica, convalidando il sequestro probatorio di documentazione manoscritta.