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CdS: 'Raccolta scommesse, niente deroghe al distanziometro del Friuli'

09 febbraio 2023 - 13:38

Il Consiglio di Stato sottolinea che nell'applicazione del distanziometro introdotto dalla legge del Friuli Venezia Giulia non ci sono deroghe per la raccolta scommesse ma solo per i subingressi per gli apparecchi.

Scritto da Fm
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Per il solo utilizzo di apparecchi per il gioco lecito è ammessa la stipula di un nuovo contratto stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell'attività, al ricorrere delle condizioni individuate dal comma 5. Nella motivazione del provvedimento impugnato, il questore di Udine ha correttamente richiamato le circolari del ministero dell’Interno ed i pareri resi dalla Regione e dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con i quali è stato ribadito che per la raccolta di scommesse non può essere applicata la deroga introdotta dal comma 5 al divieto di cui al comma 1 dell’articolo 6”.

Lo rimarcano i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza con cui respingono il ricorso di una società contro il diniego al rilascio di licenza ex art. 88 Tulps per la raccolta scommesse in un locale di Cervignano del Friuli (Ud) adottato nei suoi confronti dal questore di Udine nel marzo 2022 per la vicinanza con alcuni “luoghi sensibili”, ai sensi della normativa regionale vigente.

L’istanza, si legge nella sentenza, “è stata presentata al fine di poter esercitare, in subentro della società cedente, l’attività di raccolta di scommesse all’interno di un esercizio commerciale nel quale veniva svolta anche la raccolta di gioco mediante apparecchi ex articolo 110, comma. 6, lett. b), del Tulps, a seguito di cessione del ramo di azienda in favore dell’appellante”.

Nella motivazione del provvedimento impugnato, si legge ancora, “il questore di Udine ha correttamente richiamato le circolari del ministero dell’Interno ed i pareri resi dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con i quali è stato ribadito che per la raccolta di scommesse non può essere applicata la deroga introdotta dal comma 5 al divieto di cui al comma 1 dell’articolo 6” della legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 1, secondo cui “al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili”.

La questione è stata già al centro di una sentenza emessa a maggio 2022 dal Tar per il Friuli Venezia Giulia che ha respinto il ricorso della società titolare dell'attività di gioco, confermando il rigetto della domanda per l’attività di raccolta di scommesse.

Secondo il Consiglio di Stato, “correttamente il diniego impugnato e la sentenza appellata hanno escluso che potesse trovare applicazione la deroga al principio generale stabilito dal comma 1 dell’articolo 6 introdotta dal successivo comma 5, ai sensi del quale 'è altresì ammesso il nuovo contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell'attività, se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il nuovo contratto è stipulato dall'esercente subentrante con lo stesso concessionario; b) non vengono mutate le precedenti condizioni contrattuali, compresa la durata del contratto; c) vengono mantenuti gli stessi apparecchi per il gioco lecito del precedente esercente; d) gli apparecchi sono mantenuti ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati'. La disposizione fa salva la possibilità della stipula di un nuovo accordo soltanto per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b) del Tulps e non può essere suscettibile di applicazione estensiva proprio per la sua natura derogatoria. Da questo angolo prospettico, non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo di appello, con il quale la società lamenta, da un concorrente punto di vista, la violazione dell’articolo 6, comma 1. A ben vedere, l’impianto complessivo delle norme contenute nella della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 1/2014 rimanda ad obiettivi che il legislatore regionale si è dato per combattere il fenomeno del gioco compulsivo e patologico, senza che possano emergere profili di illegittimità costituzionale nella ponderazione bilanciata degli interessi sottesi all’articolo 41 e all’articolo 32 della Costituzione. Consentire una deroga al divieto imposto dal comma 1 rientra nella discrezionalità del legislatore che non presenta elementi di criticità nell’applicazione concreta che ne ha fatto l’amministrazione con l’atto contestato dall’appellante”.

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