CdS ribalta il Tar: legittima la cancellazione dal Ries senza licenza
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e ribalta la decisione del Tar Lazio che aveva annullato la cancellazione di un internet caffè dall’elenco Ries, il Registro degli operatori del comparto apparecchi da gioco e intrattenimento.
La decisione è contenuta nella sentenza n. 7015 del 2025, con la quale la sesta sezione del CdS ha riformato la sentenza di primo grado, confermando la legittimità dell’atto amministrativo di cancellazione disposto da Adm.
Ma andiamo con ordine. La vicenda trae origine da un controllo dell’Agenzia nel 2023, che aveva accertato, presso l’esercizio situato nel Comune di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, la presenza di un'attività di raccolta scommesse per conto di un noto operatore nazionale. L'esercizio tuttavia risultava privo della concessione statale e senza la licenza di polizia prevista dall’articolo 88 del Tulps. Una mancanza che aveva portato alla cancellazione dell’impresa dall’elenco Ries.
La misura era poi stata annullata dal Tar Lazio che aveva evidenziato nella decisione di Adm una violazione del principio di proporzionalità.
Da qui il ricorso di Adm al Consiglio di Stato, che ha invece ritenuto fondate le censure dell’Agenzia, chiarendo che l’iscrizione all’elenco Ries “presuppone e non sostituisce le licenze che sarebbero richieste cumulativamente per chi tiene apparecchi da gioco”. La possibilità di mantenere tali apparecchi nei locali, infatti, è subordinata al possesso della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio di scommesse, laddove tale attività venga svolta.
Il CdS ha richiamato la normativa di settore, evidenziando che "l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta nell’elenco […] ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto", spiegando che la ratio della disciplina, come sottolineato nella sentenza, è quella di "impedire l’utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia", trattandosi di un ambito che presenta "un’intrinseca pericolosità sociale".
Rigettata, dunque, la tesi della sproporzionalità del provvedimento, il Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità del cosiddetto "doppio binario" concessorio-autorizzatorio: "l’attività di gioco d’azzardo e di raccolta di scommesse è sottoposta al regime del c.d. doppio binario, comportante la necessità […] di ottenere sia la concessione amministrativa, rilasciata dall’Agenzia, sia l’autorizzazione di polizia, rilasciata dal questore". In mancanza di tali titoli, l’attività è da considerarsi abusiva.
Il CdS ha inoltre escluso ogni contrasto con il diritto europeo, ricordando che la Corte di giustizia Ue ha riconosciuto la compatibilità delle restrizioni nazionali per finalità di ordine pubblico, tutela dei consumatori e prevenzione delle frodi. "La licenza Tulps, anche alla luce dei principi eurounitari, era necessaria per l’esercizio delle attività concretamente espletate", si legge nella decisione.