“Il presupposto in base al quale è stata disposta la cessazione dell’attività costituito dall’esercizio di raccolta scommesse di gioco è stato nella specie concretamente rilevato, così come è stato accertato che nei locali per cui è causa la predetta attività non può essere svolta per contrasto con la disciplina urbanistica comunale e per violazione della normativa posta a tutela e prevenzione dei luoghi cosiddetti sensibili”.
Cosi il Tar Emilia Romagna respinge il ricorso di un esercizio che svolge come attività principale il commercio al dettaglio di articoli da cartoleria e forniture per ufficio e come attività collaterale quello di centro elaborazione dati ed internet point contro l'ordinanza con cui il Comune di Sassuolo ha ordinato “la cessazione immediata dell’attività di raccolta scommesse (sala scommesse) per incompatibilità urbanistica e per distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili” alla luce di un sopralluogo della polizia municipale.
Respinto al mittente dai giudici amministrativi il motivo di ricorso per cui secondo la società “nell’operato del Comune vi è un errore di fondo, quello di ritenere che nei locali si svolga attività di raccolta scommesse” mentre “si svolge unicamente attività di commercio di articoli di cartolibreria e di elaborazione dati internet point, che non possono essere assimilate ad attività 'ad uso 18'”, fatto per cui non sussisterebbe “incompatibilità urbanistica e neppure l’inosservanza del limite di distanza previsto dai luoghi cosiddetti sensibili”.
Per il Tar Emilia Romagna è pacifico che l’unità locale al centro del ricorso si trovi in un ambito urbanistico ACg ( tessuti urbani con prevalenza di attività terziarie), ricadente nella la disciplina urbanistico-edilizia di cui al regolamento comunale in cui è previsto “che le attività come sale giochi, sale scommesse, bingo catalogate in relazione al loro utilizzo come 'uso 18' non siano ammesse”.
Inoltre, la vicinanza a meno di 500 metri da luoghi sensibili - una scuola ed una parrocchia - “è circostanza che non viene smentita da dati ex adverso non prodotti” e “parte ricorrente non contesta in sé la illegittimità della normativa urbanistico edilizia sopra accennata e neppure la validità delle previsioni recate dalla delibera consiliare n. 73 /2017 recante la disciplina in tema di limitazioni delle sale giochi e sale scommesse ai fini della prevenzione della ludopatia”.
Infine, si legge ancora nella sentenza, gli accertamenti svolti dalla polizia municipale hanno rilevato “che: gli avventori presenti confermavano che avevano giocato delle scommesse; era stato richiesto di effettuare una scommessa e veniva rilasciata ricevuta eseguita su piattaforma online con sede in Austria ,riconducibile ad un bookmaker estero, privo di concessione Adm per esercitare la raccolta di gioco pubblico in Italia.
Parte ricorrente a fronte di tali elementi di giudizio nega gli addebiti, ma non fornisce elementi utili e decisivi a smentire la fondatezza delle contestazioni operate dagli organi della polizia municipale”.
Il cerchio quindi si è chiuso ed il ricorso, in quanto infondato, è stato respinto.