Cessione rete, Cassazione annulla sequestri preventivi dei Ctd
Con una serie di sentenze, la Corte di Cassazione annulla le ordinanze di sequestro preventivo delle apparecchiature di alcuni Ctd italiani.
"Sussiste, sul piano dei principi, il contrasto con gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea della clausola che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività, per scadenza del termine della concessione, l'uso di beni materiali ed immateriali di proprietà che
costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco".
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione nell'annullare una serie di ordinanze di sequestro preventivo delle apparecchiature di alcuni Ctd italiani, per avere svolto la attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi in assenza della prescritta autorizzazione prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, negata in quanto operanti per società straniere prive della concessione.
Richiamandosi all'ormai celebre sentenza Laezza C-375/14, pronunciata sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Frosinone del 9 luglio 2014, i giudici ricordano che "Gli articoli 49 TFUE e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nei procedimenti principali, la
quale impone al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare".
In definitiva, il giudice di merito è tenuto, nell'esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell'impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare ed apprezzare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti, a valutare la proporzionalità o meno della misura dell'art. 25 dello schema di convenzione del bando 2012 al fine di trarne le dovute conseguenze sulla concreta natura discriminatoria della clausola rispetto all'operatore straniero".