Cessione rete, Cassazione annulla sequestri e rinvia a tribunali di merito
Dalla Corte di Cassazione arrivano una serie di sentenze che richiamano sentenza Laezza e annullano sequestri di centri scommesse rinviando ai tribunali di merito.
"L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di merito che procederà, nell'esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell'impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici sul punto già in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti, a nuovo esame sulla base di quanto sin qui esposto con ampia facoltà di valorizzare, oltre ai parametri sopra indicati a titolo esemplificativo, ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla concreta natura discriminatoria nei confronti dell'operatore straniero".
Con una serie di sentenze gemelle la Corte di cassazione si è pronunciata ancora una volta sui sequestri preventivi delle strutture informatiche dei centri scommesse operanti per bookmaker stranieri riconducibili alla cosiddetta "sentenza Laezza" della Corte di giustizia sull'obbligo di cessione all'atto di cessazione del'attività dei beni materiali e immateriali.
Ora, l'ordinanza impugnata si è sì confrontata con gli effetti di tale ultima previsione, avendo tuttavia escluso effetti discriminatori in ragione non già della necessaria disamina della proporzionalità della misura rispetto all'interesse a partecipare alla gara ma con riferimento all'elemento, non rilevante ai fini
considerati, di un'attività svolta di fatto da anni e che pertanto avrebbe già garantito al bookmaker un profitto ingente.
E quanto in particolare alla verifica da compiere, questa Corte, sempre con la sentenza già menzionata, ha chiarito che la valutazione demandata al giudice nazionale, da affidare al giudice di merito, esulando la stessa dai limiti cognitivi assegnati alla Corte di cassazione, non può che essere effettuata globalmente sulla base dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di giustizia".