Cgars: 'Agenzia scommesse, no licenza Tulps se non rispetta distanziometro'
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana accoglie l'appello di un'agenzia di scommesse contro il rilascio della licenza Tulps da parte della Questura di Messina in favore di un'altra sala vicina a luoghi sensibili.
Scritto da Fm
Nella foto: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana © Sito Giustizia amministrativa
“Nelle more dell’approfondimento della situazione anche in fatto nella appropriata sede del merito, appare preminente l’interesse pubblico che le norme sulle distanze intendono tutelare”.
Lo rilevano i giudici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana accogliendo l'appello presentato dal titolare di un'agenzia di scommesse che ha impugnato il rilascio della licenza Tulps da parte della Questura di Messina in favore di un'altra sala che però non rispetta il distanziometro regionale, dopo che a novembre 2023 il Tar Sicilia aveva respinto l’istanza cautelare nell’ambito del giudizio per l'annullamento - previa sospensione dell'efficacia – di tale licenza.
Per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, il Cgars accoglie l'istanza cautelare in primo grado, considerando “che il giudizio in essere verte sulla legittimità del rilascio da parte del questore della Provincia di Messina della licenza ex art. 88 Tulps in favore del controinteressato in un locale 'affiancato' a quello dell’appellante e che quest’ultimo lamenta l’inizio dell’esercizio; che l’appellante deduce la violazione dell’art. 6 della legge regionale Sicilia 21 ottobre 2020, n. 24, laddove dispone il divieto di apertura di centri di scommesse all'interno di determinati spazi e centri situati a una distanza inferiore a una specifica metratura dai cd. luoghi sensibili indicati dalla stessa normativa; che l’odierna appellante deduce, anche, che tale centro di scommesse risulterebbe collocato a circa 190 metri da una struttura sanitaria e a circa 280 metri dal Comando della guardia di finanza; che l’appellante, peraltro, deduce la violazione delle prescrizioni impartite dal ministero dell’Interno con la circolare del 19 marzo 2018 in tema di distanze minime; che l’appellante sottolinea il pericolo di danno non solo patrimoniale ma anche pubblico che deriverebbe dal proseguire dell’attività; che l’istante sottolinea l’esistenza a Barcellona Pozzo di Gotto di già 13 sale scommesse”.
Il Collegio inoltre ritiene che “le finalità di protezione dell’ordine pubblico e delle categorie più fragili emerge dall’art. 1 della legge regionale Sicilia n. 24/2020 e che – nella specie che occupa – deve essere considerato preminente l’interesse pubblico corrispondete, corrispondente all’interesse al rispetto delle distanze, come rappresentato dall’appellante”.