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Cgt Perugia: imposta unica scommesse, Ctd esonerati dal 2016

07 agosto 2023 - 13:01

La Corte di giustizia tributaria di Perugia sentenzia che non ci sono i presupposti normativi per l'imposizione fiscale a carico del Ctd a partire dal 2016, il commento dell'avvocato Agnello.

Scritto da Redazione
@ Georges Jansoone (JoJan) su Wikimedia Commons

@ Georges Jansoone (JoJan) su Wikimedia Commons

La Corte di giustizia tributaria di Perugia ha accolto, con 5 sentenze, i ricorsi dell'avvocato Daniela Agnello e dell’avvocato Vittoria Varzi ritenendo fondate le eccezioni formulate in tema di presupposti normativi dell’imposizione fiscale relative ai centri di trasmissione dati.

L’Agenzia dei monopoli aveva emesso nei confronti dei titolari dei centri Stanleybet gli avvisi di accertamento in materia di imposta unica sulle scommesse, per l’annualità 2017, applicando la precedente normativa che prevedeva la tassazione dell’8 percento sul triplo della media delle raccolte effettuate nella provincia nel periodo di imposta antecedente. 
Con le sentenze, la Corte ha ritenuto erronea l’imposizione indicata dall’Agenzia e ha statuito che andava applicato il criterio di determinazione dell’imposta sui ricavi dell’attività economica, previsto dalla legge di stabilità del 2016 statuendo che “l’imposizione andava calcolata solo sui ricavi dell’attività del bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del Ctd”.

I giudici tributari, dopo un’ampia valutazione sugli obiettivi della legge, hanno evidenziato “tale voluntas legis tesa a reprimere il gioco illegale, non è riconciliabile con la peculiare situazione in cui opera Stanley ed i Ctd alla medesima affiliati, in quanto, essi non svolgono per nulla attività illecita”.
E ancora. “La legittimità del modus operandi di Stanley e dei Ctd in Italia, già ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria, è stata ancor più di recente ribadita dalla Terza Sezione Penale della Corte Suprema … la medesima pronuncia ha evidenziato la liceità del modus operandi di Stanley in Italia, mediante quello che è ormai noto come “modello Ctd” e l’equiparazione di Stanley ai concessionari nazionali in funzione rimediale, al fine di sanare le discriminazioni e le violazioni del diritto dell’Unione che le avevano impedito di acquisire la qualità di concessionario in occasione delle gare”.
La Corte ha concluso la disamina statuendo che “il legislatore, pertanto, ha modificato il quadro della disciplina di riferimento ed i presupposti dell’impostazione tributaria e ha, come ribadito anche dalla recente giurisprudenza, senza dubbio espressamente esonerato i titolari dei centri collegati ad operatore estero dall’imposizione stessa già a far data dall’annualità 2016 con conseguente non assoggettabilità anche dell’attività di Stanley ad alcun trattamento sanzionatorio tributario proprio perché essa non partecipa alla gestione di un’attività di gioco illecita”.

IL COMMENTO DELL'AVVOCATO AGNELLO - L'avvocato Daniela Agnello, soddisfatta per il risultato raggiunto dichiara: “I giudici tributari continuano a manifestare un orientamento costante che esclude l’imposizione dei titolari dei centri e censura il trattamento sanzionatorio applicato a Stanley. Auspico che Adm possa prendere atto della giurisprudenza emergente e riconsiderare la sua posizione nei confronti dell’operatore reiteratamente discriminato”.

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