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Chiusura sale giochi: Tar Emilia Romagna chiede se permane interesse nel ricorso

14 settembre 2023 - 10:01

Il Tar Emilia Romagna pubblica un’ordinanza attraverso la quale chiede a un operatore se ha ancora interesse a portare avanti il ricorso contro il comune di Reggio Emilia sulla chiusura di due sale giochi avvenuta nel 2019.

Scritto da Cc
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“È necessario che la parte ricorrente motivatamente precisi se permanga l’interesse alla decisione di merito e, in caso positivo, aggiorni all’attualità la situazione relativa alla vicenda oggetto della controversia, comunicando (e documentando) eventuali fatti o atti intervenuti successivamente all’instaurazione del giudizio e segnalando, altresì, se ravvisi la necessità del compimento di attività istruttoria.” È quanto si legge in un’ordinanza pubblicata dal Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna. Nel testo si evince che l’operatore in questione aveva presentato ricorso nel 2020 contro il comune di Reggio Emilia sulla chiusura di due sale giochi e scommesse risalente all’ottobre del 2019.

Il Tar inoltre sottolinea che anche l’amministrazione resistente deve verificare “la completezza della propria attività difensiva e, se necessario, provvedere alle integrazioni del caso, comunque riferendo di eventuali fatti o atti sopravvenuti e di eventuali circostanze dalle quali possa desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso.”

A oggi, però, non risulta alcuna recente attività processuale che indichi un interesse del ricorrente sulla decisione in merito e a proposito il tribunale amministrativo puntualizza che “nel caso in cui la parte ricorrente rimanga inerte dopo un’ordinanza istruttoria dichiaratamente finalizzata ad accertarne la permanenza dell’interesse alla decisione della controversia, il giudice adito può dichiarare l’improcedibilità del ricorso” traendo elementi decisivi dal comportamento processuale del ricorrente che in questo manifesta implicitamente ma in modo inequivocabile “il suo attuale disinteresse alla definizione del giudizio.”

Per questo motivo, considerato che le parti dovranno ottemperare a quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Tar dispone gli incombenti istruttori per portare avanti la pratica. 

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