Consiglio di Stato: ‘Gioco, nessun effetto espulsivo a Reggio Emilia e Modena’
Riguardano lo stesso operatore di gioco le due nuove sentenze emesse dal Consiglio di Stato in relazione all’applicazione della legge regionale dell’Emilia-Romagna 4 luglio 2013 n. 5 in tema di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, e alla delocalizzazione di sale giochi e scommesse.
La prima sentenza riguarda il ricorso presentato dall'operatore contro le ordinanze di chiusura emesse dal Comune di Reggio Emilia per la vicinanza dell'attività di gioco con una una scuola materna.
Dopo aver confermato “la legittimità del distanziometro in astratto”, i giudici di Palazzo Spada sottolineano l'insussistenza dell'effetto espulsivo delle normative locali vigenti, a differenza da quanto sostenuto dall'operatore ricorrente, visto che”“La delocalizzazione rimane infatti possibile e ammessa in diversi ambiti della città, in296,8 ettari, pari a circa il 6,4 percento del territorio urbanizzato”.
Inoltre, come si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, dalla documentazione depositata emerge che “le ordinanze impugnate sono state adottate il 30 ottobre 2019, mentre la società appellante era stata resa edotta già dal 30 luglio 2018 della possibilità di delocalizzare. Ne deriva, anche sotto tale diverso profilo temporale, che non trova riscontro nelle risultanze procedimentali l’assunto della parte appellante di una impossibilità non corrisponde al vero l’assunto della ricorrenza nel caso in esame di un 'concreto' effetto espulsivo”.
Senza dimenticare che “la parte appellante non ha mai presentato una domanda di delocalizzazione, né quella finalizzata al rilascio del permesso di costruire ovvero di avvio delle attività, secondo le modalità previste dall’art. 7 del Dpr 160/2010 e s.m.i., per l’apertura di una nuova sede ubicata in zona non soggetta a divieto né nel primo termine semestrale né nel successivo rinnovo.
Inoltre, nel caso della società appellante, la riapertura dei termini era preclusa proprio dalla circostanza che ab origine le sale giochi si trovavano a una distanza inferiore ai 500 metri da luoghi sensibili e che, comunque, la società non aveva presentato alcuna istanza di delocalizzazione”.
La sorte non cambia per l'appello presentato dallo stesso operatore contro il Comune di Modena contro i provvedimenti inerenti alla mappatura dei punti di raccolta posti nel raggio di 500 metri da luoghi sensibili ai sensi della legge regionale vigente. In questo caso, secondo il Collegio non solo non è provato l'effetto espulsivo della normativa, ma “non essendo precluso lo svolgimento dell’attività della ricorrente ma solo imposta una delocalizzazione della medesima, in concreto non impossibile né economicamente inesigibile, si appalesano prive di pregio anche le censure concernenti un asserito effetto espropriativo generatore di un diritto di indennizzo”.
Quindi, in parole povere, niente risarcimento dei danni.