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Tribunale Firenze conferma sequestro di un Ctd austriaco, "Improprio richiamo a principi Ue"

24 luglio 2014 - 13:33

A poco tempo di distanza dall'ordinanza che ha annullato il sequestro a carico di un centro raccogliente scommesse in collegamento con la società Stanleybet Malta Ltd, (alla luce delle nuove questioni pregiudiziali poste dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione in relazione alla normativa disciplinante la Gara “Monti”), il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 23/06/14, si sofferma sulla particolare posizione dell'operatore austriaco per evidenziare l'insussistenza dei presupposti giuridici per poter validamente disapplicare la norma penale che sanziona la raccolta abusiva di scommesse.

Scritto da Ca
Tribunale Firenze conferma sequestro di un Ctd austriaco, "Improprio richiamo a principi Ue"

 

Il richiamo ai principi individuati nelle sentenze della Corte di Giustizia Ue non è pertinente. Insomma, la società ha partecipato alla gara d'appalto “Monti” e si è aggiudicata un unico diritto concessorio che non la abilita ad operare tramite centri trasmissione dati.

"Con riguardo alle censure sollevate in ordine al Bando Monti, il Collegio evidenzia il mero richiamo ai motivi articolati dalla difesa in sede di ricorso al Tar Lazio, che la Seconda Sezione ha già dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato - analizza l'avvocato Chiara Sambaldi - dalla missiva dell'ADM in atti emerge che la società era risultata aggiudicataria nel 2012 di un unico diritto sull'intero territorio nazionale e che erano in corso gli adempimenti per la sottoscrizione della convenzione di concessione tra detta società e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Rileva il Tribunale come sia evidente che “il richiamo ai principi individuati nelle sentenze Costa-Cifone e Placanica non sia pertinente”.
Infatti “la Corte di Giustizia aveva esaminato in tale ipotesi il caso dell'allibratore Stanley, escluso in violazione dei principi dell'Unione dalla gara indetta nel 1999 e che (….) in occasione del successivo bando del 2006 aveva richiesto all'AAMS chiarimenti per la partecipazione rappresentando il proprio modello operativo, ottenendo risposta negativa in ragione dello svolgimento dell'attività transfrontaliera (...)”.
Tale pronuncia, evidenzia il Collegio “è pacificamente limitata alla posizione della Stanley e può esserne estesa l'operatività solo a situazioni analoghe, mentre nel caso di specie la situazione non può reputarsi in alcun modo analoga”.

"Nel caso di specie non vi è stata alcuna illegittima esclusione dalle gare, presupposto che aveva consentito al Giudice Europeo di valutare la legittimità e compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria - prosegue Sambaldi - e la pronuncia si pone nel solco interpretativo, che ad oggi appare minoritario, nel senso di affermare la piena applicazione della norma penale che sanziona la raccolta abusiva di scommesse. Anche il Giudice Amministrativo, che si esprime sui ricorsi avverso i dinieghi di licenza di ps emessi dalle Questure, dopo un primo momento di incertezza, sembra aver chiarito, se ve ne fosse stato bisogno, che, ferma l'aggiudicazione di un unico diritto per l'apertura di un negozio di gioco, la società austriaca in oggetto non può in alcun modo invocare la propria facoltà di esercizio della raccolta di scommesse tramite un numero indeterminato di centri trasmissione dati disseminati sull'intero territorio nazionale".

E c'è anche un parere del Consiglio di Stato: "L'incompatibilità della predetta modalità operativa (tramite centri trasmissione dati) con le esigenze di tutela sottese al rilascio della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 TULPS, è stata chiaramente affermata dal Consiglio di Stato (Sezione Terza), con le sentenze depositate il 27 novembre 2013, che hanno seguito e fatto applicazione dei principi vincolanti contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia Ue sul caso Biasci e a. del 12/09/13 - prosegue e conclude Chiara Sambaldi - il Supremo Giudice amministrativo ha, tra l'altro, chiarito, in ossequio a quanto richiesto dal Giudice dell'Unione (trattandosi di questione rimessa al giudice nazionale), che il sistema concessorio-autorizzatorio vigente nel nostro ordinamento “non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie che, separando le fasi della negoziazione, non consentono l'individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”.
Ed infatti, “il CTD non potrebbe in ogni caso svolgere l'attività per cui è stata chiesta l'autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce” .

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