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Gioco, Tar: 'Imola e Reggio Emilia, nessun effetto espulsivo'

08 aprile 2024 - 11:19

Il Tar Emilia Romagna si occupa ancora della 'questione territoriale' e nega l'effetto espulsivo delle normative vigenti per alcune attività di gioco di Imola e Reggio Emilia, protagoniste di due recenti sentenze.

Scritto da Fm
© Diana Polekhina / Unsplash

© Diana Polekhina / Unsplash

Comuni dell'Emilia Romagna e “questione territoriale” ancora sotto la lente del Tribunale amministrativo regionale e, in entrambi i casi oggetto del nostro articolo, con esiti sfavorevoli per gli operatori di gioco, “espulsi” in ossequio all'applicazione del distanziometro.

 

Una situazione recentemente fotografata dalla Regione stessa, che ha evidenziato la diminuzione del 45 percento in 10 anni delle attività di gioco presenti sul territorio in virtù dell'attuazione della legge regionale 5/2013  per il contrasto al Gap.

 

Nel primo caso si parla di Imola e del ricorso presentato da una società operante nella attività di raccolta delle giocate tramite apparecchi e di raccolta di scommesse contro il Comune per l'annullamento delle deliberazioni del consiglio e della giunta comunale relativi all'approvazione del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d''azzardo lecito e della mappatura dei luoghi sensibili in applicazione della delibera di giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017, nonché del provvedimento che ha disposto, entro il mese di luglio del 2018, la chiusura di una sala gioco ubicata a meno di 500 metri di distanza da una parrocchia e da un istituto comprensivo statale.

Secondo i giudici amministrativi non ha fondamento il motivo di ricorso postulato da parte ricorrente sull'effetto espulsivo delle determinazioni comunali per cui non sarebbe possibile procedere utilmente alla “dislocazione dell’attività” in altre sedi. Gli esiti della verificazione disposta per appurare la veridicità di tale motivo di ricorso – si legge nella sentenza – portano il Collegio a ritenere che “anche a voler considerare solo il Comune di Imola e l’orientamento giurisprudenziale più recente, nel caso di specie malgrado la ricorrente abbia effettivamente provveduto a trasferire le sale giochi in esame nel comune di Castel Bolognese, il territorio del Comune di Imola avrebbe comunque consentito di rinvenire una sede idonea nella zona nord della città, in un area pari a circa 10.000.000 metri quadri del territorio.

Più precisamente, sul territorio del Comune di Imola l’area in cui è ammissibile l’uso c6 da Rue 2017 risultava pari a 10.707.003,78 mq., mentre per il Rue vigente la superficie ammissibile è pari a 10.714.778,64 mq”.

Inoltre, “il verificatore ha infatti evidenziato che 'dalle valutazioni numeriche evidenziate in dettaglio al paragrafo precedente, si evidenzia che la superficie disponibile per la delocalizzazione è pari, ad un dato percentile di superficie disponibile con ammissibilità dell’attività c6, buffer 500 m., pari al 24,67 percento da Rue 2017 e 24,60 percento da Rue vigente; tale porzione è situata nella zona nord della città, edificata, con diffusione di destinazioni varie (residenza, terziario, servizi, produttivo); totalmente priva di 'luoghi sensibili' censiti al Rue 2017 e identica valutazione può farsi considerando il Rue vigente ad oggi; la percentuale ovviamente sale considerando il buffer 400 m.. La parte residua in percentile, cioè disponibile in base alla normativa urbanistica, in cui è insediabile l’attività c6 risulta significativa rispetto all’intero territorio comunale. Anche nel caso in cui si volesse detrarre la quota di superficie definite 'territorio rurale', a parere della scrivente - modalità non corrispondente con i fondamenti della normativa urbanistica- si otterrebbe un valore percentile di superficie disponibile per l’insediamento dell’attività c6 pari al 18,31 percento da Rue 2017 e 18,32 percento da Rue vigente”.

Nel secondo caso il “niet” del Tar Emilia Romagna riguarda un’attività di sala gioco e scommesse esercitata da un gestore nel territorio del Comune di Reggio Emilia attinta dalle ordinanze di chiusura emesse dal Comune in ragione dell’applicazione della legge regionale dell’Emilia-Romagna.

Secondo la società ricorrente “ l’Amministrazione comunale non avrebbe indicato nelle ordinanze impugnate quali sarebbero i 'luoghi sensibili' in ragione dei quali si è resa necessaria la chiusura delle attività di sala gioco e scommesse, non consentendo in siffatto modo il controllo dell’effettiva distanza tra gli stessi e le attività per cui si impone la chiusura” e “non avrebbe indicato le aree disponibili per la delocalizzazione dell’attività”, e per questo “l’applicazione della normativa regionale e dei provvedimenti attuativi comunali in tema di contrasto della ludopatia avrebbe comportato un divieto assoluto dell’esercizio del gioco lecito nell’ambito del territorio comunale, tradottosi in una 'espropriazione di rami d’azienda', per di più senza alcun indennizzo o compensazione”.

Il Tar però sottolinea che nei provvedimenti “con cui il Comune avvisava la società ricorrente dell’avvio del procedimento di chiusura degli esercizi di sala gioco e scommesse” erano state richiamate le deliberazioni della giunta comunale  dalle quali era dato evincere l’esatta ubicazione dei “luoghi sensibili” e, quindi era “agevole procedere alla verifica della correttezza del sistema di calcolo della distanza tra tali 'luoghi sensibili' e i locali adibiti ad attività di gioco e scommesse”.

Inoltre, si legge ancora nella sentenza, non risulta “che parte ricorrente abbia formulato specifiche censure volte a contestare l’erroneità dei metodi e dei risultati di calcolo elaborati dall’Amministrazione comunale nel fornire gli esiti dell’applicazione del distanziometro”.

Anche in questo caso vengono richiamati gli esiti di una verificazione disposta dal Tar nel 2022 secondo cui “non è configurabile il cosiddetto effetto espulsivo dal territorio comunale” e  “la ri-collocazione nel territorio comunale dell’attività della sala giochi, quale quella della ricorrente, non è né esclusa né resa particolarmente gravosa”

Infine, rimarcano i giudici amministrativi, “la società ricorrente, le cui attività erano già in contrasto con il divieto distanziometrico di cui alla mappatura effettuata con la deliberazione della giunta comunale n. 221 del 12 dicembre 2017, non risulta avere mai presentato al Comune di Reggio Emilia alcuna istanza volta alla delocalizzazione delle attività in aree non soggette a divieto, con ciò non potendo rientrare nel novero dei soggetti legittimati a beneficiare della riapertura dei termini in caso di aggiornamento della mappatura, prevista dalla deliberazione di giunta regionale 21 gennaio 2019 n. 68, in quanto ab origine regolari o regolari a seguito di intervenuta delocalizzazione.

In altri termini, gli esercizi gestiti dalla società ricorrente sono risultati ab origine irregolari, in quanto rientranti nel novero delle attività di sala gioco e scommesse ubicate a distanza inferiore a 500 metri dai 'luoghi sensibili' in base alla mappatura approvata con la deliberazione della giunta comunale n. 221 del 12 dicembre 2017; né è stata proposta e realizzata alcuna delocalizzazione in area regolare, successivamente attinta (e divenuta non conforme al divieto distanziometrico) da una nuova mappatura dei luoghi sensibili”.

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