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Legge gioco Calabria, CdS: 'Dubbi su applicazione distanziometro a sale scommesse senza slot'

23 febbraio 2024 - 16:07

Secondo il Consiglio di Stato, la legge sul gioco della Calabria presenta profili di opinabilità sull'applicazione dei limiti distanziometrici alle sale scommesse prive di apparecchi.

Scritto da Fm
Nella foto: Palazzo Spada © Sito ufficiale Giustizia amministrativa

Nella foto: Palazzo Spada © Sito ufficiale Giustizia amministrativa

"La disciplina di cui alla legge regionale n. 9/2018 - che trova applicazione al caso di specie - presenta profili di opinabilità in punto di lettura sistematica dei commi 3 e 13 dell’art. 16 con riferimento all’estendibilità dei limiti distanziometrici alle sale scommesse prive di apparecchi per il gioco".

Ad evidenziarlo sono i giudici del Consiglio di Stato, nell'ordinanza con cui accolgono l'appello presentato da un operatore, difeso dall'avvocato Luca Giacobbe, per la riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal Tar Calabria agli inizi del 2024, ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Il Collegio ritiene che "nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze cautelari dell’appellante possano essere adeguatamente soddisfatte addivenendo ad una sollecita definizione nel merito che dirima il tema decisorio della vertenza". 

Il ricorrente lo scorso gennaio si era visto respingere la richiesta di annullamento, previa sospensione dell'efficacia,  della nota della Questura di Vibo Valentia con cui era stata bocciata la richiesta di rilascio della licenza per la raccolta delle scommesse presso i locali siti nel comune di San Calogero poiché collocati ad una distanza inferiore di trecento metri da un edificio di culto e da una scuola primaria. Ed affermando che "un’interpretazione tesa a limitare l’applicazione delle distanze minime dai luoghi sensibili alle sole sale da gioco e non alle agenzie per le scommesse porrebbe, in ogni caso,  porrebbe seri dubbi di costituzionalità rispetto al diritto alla salute".


L'avvocato Giacobbe commenta: "A mio avviso il Consiglio di Stato riformando l’ordinanza del Tar Calabria ritiene che sussistano dubbi sulla applicazione del distanziometro in caso di apertura di nuova sale scommesse prive di apparecchi Awp / Vlt e le stesse contraddizioni della legge regionale che prevede sanzioni amministrative solo in caso di installazione di apparecchi. Ora il Tar dovrà fissare merito a breve e dovrà sciogliere questo nodo interpretativo".

 

Per completezza d'informazione riportiamo i commi sotto la lente del Consiglio di Stato.

"Art. 1 (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2018)
1. All’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza), sono apportate le seguenti
modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. Le sale da gioco, le sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e delle rivendite di generi di monopolio in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente, osservano la chiusura dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 24:00 alle ore 09:00. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.'; b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole ', commi 6 e 7' sono sostituite dalle seguenti: ', comma 6'; c) ai commi 4, 5 e 8 le parole, 'commi 6 e 7' sono sostituite dalle seguenti: ', comma 6'; d) il comma 13 è sostituito dal seguente: '13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018.'; e) il comma 14 è abrogato". 

 

Il testo integrale dell'ordinanza del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.

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