Scommesse online, CdS: ‘Operatori vigilino e controllino i punti vendita’
In un parere, il CdS precisa quali devono essere le attività dei punti di commercializzazione collegati a operatori di gioco online.
Secondo la seconda sezione del Consiglio di Stato, l’attività dei punti di commercializzazione collegati a concessionari di gioco online deve limitarsi alla distribuzione dei contratti di gioco e alla rivendita di carte prepagate: gli operatori hanno in ogni caso l’obbligo di verificare e controllare l’attività delle rivendite, che non possono trasformarsi in agenzie di scommessa. È quanto si legge in un parere del Consiglio di Stato Esprime nel quale si ritiene che debba essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da una società multata per alcune irregolarità contestate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Il CdS evidenzia l’obbligo di evidenziare come l'art 2, comma 2 bis, del Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, abbia distinto fra concessioni di gioco a distanza - via internet o altre modalità di comunicazione a distanza - ed altre concessioni di gioco su rete fisica – consistenti in punti di vendita sul territorio –. Tale disposizione espressamente prevede che "fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n.