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Tar Calabria: 'Legge regionale sul gioco si applica anche alle sale scommesse'

17 giugno 2024 - 17:46

A scanso di equivoci, il Tar Calabria chiarisce che la legge regionale sul gioco, e quindi anche il suo distanziometro, si applica a tutte le attività del comparto, comprese le sale scommesse.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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“Le norme attuative della singola legge regionale devono essere applicate secondo una interpretazione logica e sistematica e, malgrado le espressioni letterali impiegate, non possono che essere riferite 'ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia'. I limiti distanziometrici si applicano quindi anche alle agenzie delle scommesse, non essendo decisiva né discretiva, in senso contrario, la circostanza che la legge regionale sembra riferirsi alle sole sale da gioco e non alle agenzie per le scommesse ai fini delle distanze dai luoghi sensibili.”

Lo sancisce il Tar Calabria bocciando il ricorso proposto dall'amministratore unico di una società di gestione di esercizi di gioco per l’annullamento del provvedimento con cui la Questura di Vibo Valentia ha respinto la richiesta, da lui presentata, di rilascio della licenza ex art. 88 R.D. n. 773/1931 per la raccolta delle scommesse, in quanto l’immobile destinato a tale attività non rispetta “i requisiti di distanze minime da luoghi sensibili descritti dalla Legge regionale n. 9 del 26 aprile 2018”, poiché posto a poca distanza da una scuola elementare e da un edificio di culto.

I giudici amministrativi scrivono nella sentenza: “Una diversa interpretazione restrittiva porrebbe infatti seri di costituzionalità, nel doveroso inquadramento della legislazione regionale nella cornice di quella nazionale, art. 7, comma 5, D.L. n. 158/2012, con l’art. 32 Cost. e con il diritto alla salute, che prevale sul pur rilevante valoredell’art. 41 Cost., in quanto le attività economiche non possono svolgersi in contrasto con la tutela della dignità umana e con l’applicazione delle distanze rispetto ai luoghi sensibili proprio a tutela della salute dei soggetti più esposti al rischio della ludopatia, che costituisce una minaccia grave alla dignità della persona umana, meritevole della massima protezione proprio a difesa dell’integrità psicofisica dei soggetti più vulnerabili e, in quanto tali, esposti al rischio del gioco d’azzardo patologico (Consiglio di Stato, Sez. III, 16 marzo 2021, n. 2579)”.

 

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