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Tar Calabria: 'Per il distanziometro una sala giochi è uguale a una sala scommesse'

15 gennaio 2024 - 11:19

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria respinge il ricorso di una sala scommesse che si è vista negare il rilascio della licenza nelle vicinanze di una scuola primaria e di un edificio di culto.

Scritto da Dd
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"La distinzione tra sale da gioco e agenzie per le scommesse non comporta che i limiti distanziometrici non si applichino alle seconde". Lo dice il Tar della Calabria (Sezione prima) citando il Consiglio di Stato, respingendo la richiesta di una sala scommesse che si è vista negare il rilascio della licenza in quanto posizionata troppo vicino a una scuola primaria e a un edificio di culto.

Ricorda il Tar che secondo la legge regionale "le distanze minime dai luoghi sensibili 'si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018' e nella fattispecie i locali del ricorrente sono collocati ad una distanza inferiore di trecento metri da un edificio di culto e da una scuola primaria".

E chiude spiegando che la domanda cautelare viene respinta poiché, come già da altre sentenze, "un’interpretazione tesa a limitare l’applicazione delle distanze minime dai luoghi sensibili alle sole sale da gioco e non alle agenzie per le scommesse porrebbe, in ogni caso, seri dubbi di costituzionalità rispetto al diritto alla salute ex art. 32 Cost., poiché le attività economiche non possono svolgersi in contrasto con la tutela della dignità umana e dei soggetti più esposti al rischio della ludopatia".

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