Tar Calabria: 'Interposizione fittizia, no licenza scommesse'
Il Tar Calabria conferma il rigetto della licenza per raccolta scommesse ad agenzia sospettata interposizione fittizia del titolare.
"In considerazione della analitica motivazione sottesa al provvedimento, nella quale è anche riportato l’esito di un controllo presso i locali su cui è fondato la 'più che probabile' ipotesi di 'interposizione fittizia', non sussiste il fumus boni iuris".
Lo sottolinea il Tar Calabria nel respingere l’istanza cautelare del titolare di un'agenzia di scommesse contro la Questura di Cosenza per l'annullamento del decreto di rigetto della licenza di Pubblica sicurezza per svolgere l'esercizio delle scommesse di cui all'art. 10 comma 9-octies, D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L.26.04.2012 n. 44.