Tar Emilia: 'Pagamento flussi finanziari, sì a richieste Adm'
Il Tar Emilia Romagna conferma provvedimenti di Adm per versamento di penali ed interessi per ritardato pagamento dei flussi finanziari per concessioni gioco.
"I due atti con cui vengono applicate le sanzioni non tiene conto del fatto che essi costituiscono l’esatta applicazione di quanto previsto dall’art. 14 della convenzione stipulata tra le parti che avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione come atto presupposto.
In mancanza di tale contestazione, gli atti in questione non presentano alcuna illegittimità né possono essere contestati sulla base di una normativa successiva che ha modificato le modalità di applicazione delle sanzioni per i nuovi atti concessori stipulati nell’ambito dell’esercizio delle scommesse sui giochi con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli".
L’Amministrazione ha svolto un’istruttoria sulla richiesta della società, facendo presente che una possibile revisione delle penali richieste sarebbe potuta avvenire alla luce dell’eventuale accettazione del piano di rientro da parte della Direzione generale.
Nelle more dello sviluppo di tale attività l’Ufficio ha proceduto alle contestazioni dei ritardati pagamenti che, alla luce dei chiarimenti offerti dalla documentazione dell’Amministrazione, non sono attribuibili a disfunzioni altrui perché la società sarebbe stata in tutte le circostanze in condizione di pagare tempestivamente quanto dovuto.
Non si vede quale contraddizione ci sia tra le due condotte che in un caso sono l’esercizio di doveri derivanti dalle clausole della convenzione, nell’altro esercizio di poteri discrezionali rispetto ad un’istanza della concessionaria che non si fonda su disposizioni contenute nella convenzione medesima".