Tar Liguria: 'Scommesse, niente raccolta senza licenza Tulps'
Il Tar Liguria conferma diniego della licenza per l’esercizio di trasmissione dati per conto di un bookmaker austriaco.
“La licenza di polizia in conformità all’art. 88 Tulps, così come da ultimo interpretato dalla Corte di Giustizia, può essere rilasciata o ai soggetti concessionari/autorizzati da parte dei ministeri o altri enti ovvero ai soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare dell’autorizzazione in forza della stessa concessione/autorizzazione. Nel caso di specie, non ricorre né l’uno né l’altro requisito; da una parte, vero è che la società austriaca risulta titolare della concessione italiana rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tuttavia – per converso – non risulta essere titolare della licenza di Pubblica sicurezza; dall’altra parte, mancano in capo alla società del ricorrente i requisiti (verbali di verifica amministrativa) di cui agli artt. 14, comma 5 lett. c) e 20 della summenzionata concessione, valevoli a qualificare tale società come ‘incaricata’ da quella straniera”.