Tar Puglia: 'Distanziometro vale anche per Ctd sanati'
Il Tar Puglia ricorda che il distanziometro previsto dalla legge sul Gap vale anche per i Ctd sanati, se autorizzati dopo la sua entrata in vigore.
"Il punto scommesse della ricorrente non rientra nel regime 'derogatorio' (con durata sino al 20 dicembre 2018) di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale Puglia n. 43/2013, in quanto la necessaria licenza di Pubblica sicurezza per la gestione del punto di raccolta su rete fisica (di cui all’art. 1, comma 643 della L.n. 190/2014) è stata alla medesima rilasciata solo in data 6 ottobre 2015 , e, quindi, dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 43/2013; sicchè la - generica - 'Data inizio attività' del 27 giugno 2013 (di cui alla visura camerale in atti) è a tal fine irrilevante (e, peraltro, la 'regolarizzazione'” della posizione degli esercenti, ex art. 1, comma 643 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, rileva unicamente ai fini fiscali)".
Infine i giudici ricordano che "il provvedimento impugnato attiene all’espletamento dei poteri conseguenti all’attività di controllo di spettanza comunale (essendo, peraltro, l’autorizzazione del Questore rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza), ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 9 dell’art. 7 della L.R. Puglia n. 43/2013, in base al quale - per quanto di rilievo - 'L'accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2…' (cioè, in materia di distanze dai 'luoghi sensibili') '… spettano al Comune territorialmente competente' (nel caso di specie, appunto, il Comune di Gallipoli)".