skin

Tar Toscana: 'Sala scommesse, è nuova attività in caso di recesso del concessionario'

29 settembre 2023 - 17:35

Per il Tar Toscana la stipula di un contratto con un nuovo concessionario sancisce l'apertura di una 'nuova attività' (e quindi il distanziometro non vale) se sottoscritto dopo il recesso unilaterale esercitato dal precedente concessionario.

Scritto da Fm
tribunaleaula680.jpg

Il recesso unilaterale è ben diverso dalla rescissione e dalla risoluzione del contratto, che sono le due uniche ipotesi contemplate dal comma 5, lett. A dell’art. 4 L.R. Toscana n. 57/2013 ai fini dell’equiparazione della stipula di un nuovo contratto a una nuova installazione”.

Lo evidenziano i giudici del Tar Toscana nella sentenza con cui accolgono il ricorso proposto da un esercente contro il provvedimento con cui la Questura di Pistoia ha respinto la domanda di rilascio di autorizzazione, ex art. 88 Tulps, per l'attività di raccolta scommesse, a fronte dell’istanza in tal senso presentata da parte ricorrente nel luglio 2022 a seguito della stipula di un contratto con un nuovo concessionario (rappresentato e difesa dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino), sottoscritto dopo il recesso unilaterale esercitato dal precedente concessionario sulla base di scelte aziendali indipendenti dalla volontà di parte ricorrente.

Secondo la Questura l'istanza dell'esercente andava considerata come “nuova apertura poiché il precedente concessionario per cui in passato [parte ricorrente] aveva raccolto scommesse, ha recesso il suo contratto (…) e il nuovo contratto è stato stipulato con un altro concessionario”, sottolineando che “la stipula di un contratto con altro concessionario non può essere ritenuta un mero rinnovo o subentro poiché è atto nuovo per cui la nuova istanza presentata [da parte ricorrente] prevede il rilascio di una licenza di Pubblica sicurezza, per nuova attività di raccolta scommesse che permette, tra l’altro, anche l’istallazione di nuovi apparecchi Awp”.

 

Un'interpretazione della norma che non trova d'accordo il Tar Toscana: “La richiesta di parte ricorrente è da considerarsi come nuova installazione, in quanto l’art. 4, comma 5, lett. A, L.R. Toscana n. 57/2013, stabilisce in maniera esplicita che è da considerarsi nuova installazione 'la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere'; 'di fatto non c’è stata neanche continuità nell’attività (…) poiché la stessa è cessata ad aprile 2022 (…) e il nuovo contratto è stato stipulato a giugno 2022”.


 

Altri articoli su

Articoli correlati