Tribunale di Bari: ‘Corretto avere Pc ad uso della clientela in un Pvr’
"Ha prevalso la linea secondo cui per la configurazione del delitto di cui all'art.4 legge 401/89 occorre l'attività di intermediazione, che nel nostro caso non è emersa".
Così l'avvocato Marco Ripamonti, che con il collega Riccardo Ripamonti ha difeso il titolare di un Punto vendita ricariche davanti al giudice del Tribunale di Bari, commenta la sentenza n. 3394/2025 con la quale l'esercente è uscito assolto con formula piena dall'accusa di aver intermediato nella raccolta di scommesse.
Il titolare di un Pvr e internet point pugliese, infatti, era accusato di esercizio abusivo di giochi e scommesse; un’accusa nata in seguito a un controllo di Adm e Guardia di Finanza che avevano rilevato all'interno dei locali postazioni telematiche collegate a piattaforme di gioco, vetrofanie a tema calcistico e, gettati in un cestino, alcuni scontrini di giocate.
Secondo gli inquirenti questi elementi dimostravano un’attività abusiva senza la licenza prevista dall’art. 88 Tlps. In aula, però, non è emersa alcuna prova di intermediazione: il titolare non aveva gestito giocate altrui, né utilizzato credenziali di terzi, né pagato vincite. È risultata invece credibile la versione difensiva, secondo cui i clienti operavano autonomamente sui propri conti di gioco, chiedendo al gestore solo assistenza tecnica per la stampa dei promemoria.
Il giudice ha chiarito che la presenza di scontrini, vetrofanie o pagine web aperte non costituisce prova di raccolta abusiva, in assenza di riscontri su movimenti di denaro o testimonianze di accettazione di puntate. La decisione si inserisce nella giurisprudenza consolidata della Cassazione, che distingue nettamente tra la gestione di scommesse per conto di terzi, punita dalla legge, e la semplice messa a disposizione di postazioni informatiche, attività pienamente lecita per Pvr e internet point.
"Il processo ha riguardato la problematica dei Pvr corredati di computer, stampanti, vetrofanie", aggiunge Marco Ripamonti, "tutti elementi ritenuti sintomatici, da parte degli inquirenti, dell'attività di raccolta abusiva di scommesse, poiché un Pvr non può fare raccolta terrestre, ovviamente. Tuttavia ha prevalso la linea secondo cui per la configurazione del delitto occorre l'attività di intermediazione, che nel nostro caso non è emersa".
Aggiunge l'avvocato che "sono stati sentiti come testimoni gli operanti e lo stesso personale di Adm che però non ha potuto riferire né di scambi di denaro con la clientela, né di accertamenti finanziari a riprova del fatto che il rapporto con il concessionario gad fosse finalizzato a raccolta terrestre e non alla sola attività di punto di ricarica".
"Sulla materia dei computer, anche applicata alla materia penalistica", continua l'avvocato, "non può non incidere ormai la sentenza 104/25 resa dalla Consulta su divieto di installazione di postazioni internet, dichiarato incostituzionale. La sentenza va ad arricchire un compendio giurisprudenziale già corposo, che lo studio legale degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti ha contribuito a realizzare sin dagli albori del gioco a distanza, che potrà rivelarsi rilevante anche nel nuovo sistema".