skin

Sale Lan: ecco come e perché Adm ha eseguito i sequestri (oppure no)

10 maggio 2022 - 11:45

Dopo il clamore sollevato dal cosiddetto 'Lan Gate', GiocoNews.it ricostruisce la vicenda normativa spiegando le ragioni dei sequestri eseguiti da Adm e di quelli evitati da alcune sale.

Scritto da Ac
Sale Lan: ecco come e perché Adm ha eseguito i sequestri (oppure no)

 

Non si placano le discussioni, dentro e fuori al settore del gaming, in seguito al polverone sollevato attorno ai sequestri delle cosiddette “sale lan” - ovvero, i locali adibiti a centri di intrattenimento dove i giocatori potevano sfidarsi attraverso videogame su console o pc – subito ribattezzato come “Lan Gate”. Sì, perché oltre a interessare da vicino gli operatori del comparto Amusement, ovvero quello del puro intrattenimento, che rientra tra le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, è finito col coinvolgere anche il mondo degli esports, poiché in alcuni dei locali dove sono stati sequestrati gli apparecchi da gioco proprio da Adm, venivano disputate delle competizioni di sport elettronici o venivano comunque frequentati da giocatori “professionisti”. Al punto da suscitare tanto clamore mediatico, in difesa di una nascente attività, come quella delle competizioni di videogame. Che esiste, ormai da tempo, e che risulta anche particolarmente diffusa, anche se normalmente disputata in modalità privata dai giocatori, e solo in alcuni casi anche all'interno dei locali pubblici. Solo che tale modalità, secondo la legge italiana, non risulta consentita, esistendo delle norme ben precise che disciplinano tutto quello che rientra all'interno dell'offerta di gioco (in tutte le sue forme) nel nostro paese, tutte riconducibili all'interno del famigerato Tulps (Testo unico di pubblica sicurezza). Ed è proprio per queste ragioni che alcuni operatori di sale giochi e Fec vedevano in queste nuove offerte di intrattenimento una forma di concorrenza illecita - fino ad arrivare all'esposto presentato da Sergio Milesi, di cui abbiamo dato notizia in anteprima - tenendo conto dell'inevitabile differenza di costi di gestione e, soprattutto, della mancanza di una specifica regolamentazione, che però non si traduce in una forma di liceità. Essendoci comunque delle leggi già esistenti all'interno delle quali vanno comunque a ricadere tutte le forme di gioco.
Ecco perché nella maggior parte dei casi in cui il regolatore ha eseguito dei controlli e ispezioni all'interno di questi locali, sono stati sottoposti a sequestro tutti i dispositivi di gioco: ma non in tutti. Le ragioni di questa differenza, tuttavia, sono sempre da ricercare all'interno della normativa esistente che, in effetti, ammette delle eccezioni, ma solo in casi specifici, all'interno dei quali ricadevano le attività che hanno superato positiviamente le verifiche di Adm. Ma vediamo con ordine.

LE RAGIONI DEI SEQUESTRI – In Italia, come detto, esistono delle leggi in virtù delle quali le console per il gaming “domestico” non possono essere utilizzate a scopo di lucro e nei locali pubblici. Tanto basta, dunque, per rendere fuori legge tutti i simulatori basati su Playstation et similia e anche le altre offerta di gioco che avvengano, in qualunque forma, tramite una console. Tanto per cominciare, il Tulps, al comma 7 recita così: “Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito”, al comma c-ter) “quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo". Da qui la necessità di assogettare ogni prodotto di gioco che si trova all'interno dei locali pubblici alla normativa di riferimento e, in particolare, ai dettami sanciti dalla legge 388 del 2000, che comporta appunto l'obbligo di certificazione per gli apparecchi da intrattenimento, per il conseguimento dei relativi nulla osta di esercizio e distribuzione. Proprio quelle norme, cioè, che in seguito all'ultima revisione normativa eseguita dal legislatore, stanno procurando non pochi grattacapi agli addetti ai lavori delle sale giochi, bowling e Fec, per via dei vari oneri a cui vengono ulteriormente sottoposti, dopo l'ultima estensione dell'ambito di applicazione delle leggi.

In questo caso, dunque, tornando alle sale lan, all'interno delle quali si trovano spesso dei simulatori, è bene osservare come questo tipo di apparecchi rientrano proprio nella sfera degli apparecchi Comma 7 c) del Tulps, i quali da tempo devono essere dotati di nulla osta per poter essere installati in locali pubblici. Ma con la differenza – non proprio banale – che a poter essere omologati sono solo e soltanto i simulatori di tipo “Arcade” e non quelli derivati da console domestiche.
Come indicato poi all'articolo 9 del Tulps, in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio. 9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. 9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

Ma non è tutto. Sì, perché, come ben sanno gli operatori del gioco pubblico e gli esercenti con esperienza nel settore, nei locali è anche vietato ospitare dei semplici computer che consentano di giocare, praticamente ad ogni cosa. La situazione, dunque, si complica ulteriormente quando si adottano altre tipologie di dispositivi, come pc o altro, che consentono anche la connessione alla rete, in assenza di una regolamentazione specifica, si ricade nell'ambito di applicazione delle norme generali sul gioco e in particolare sulle disposizioni contenute nell’articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88 e nell’art. 2, comma 2-bis del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con legge 22 maggio 2010, n.73, attraverso il cui combinato disposto si osserva come il legislatore ha distinto l’attività di offerta e raccolta dei giochi attuata con i nuovi canali di diffusione da remoto (tra i quali internet) da quella effettuata tramite i canali distributivi presenti sul territorio, mediante cosiddette reti fisiche, provvedendo a delineare la netta separazione tra le due diverse modalità. Tutto ciò è stato ulteriormente confermato e ribadito (ma soprattutto, inasprito) del cosiddetto “decreto Balduzzi” (D.L. n. 158/12, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito con integrazione e modificazioni dalla Legge n.189/12) che all’art. 7, comma 3-quater vieta la messa a disposizione presso qualsiasi esercizio commerciale di apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco offerte dai concessionari online, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio od autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, facendo salve le sanzioni previsti nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di  offerta di giochi con vincita in denaro.
Una prescrizione da cui deriva la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 0019453 del 6.3.2014 sull’uso dei Pc nei locali pubblici con la quale, oltre ad aggiustare il tiro del regolatore, veniva anche limitato l'ambito di applicazione, circoscrivendolo in maniera più idonea, volendo perseguire il fenomeno del gioco d'azzardo online in forma illecita o quello dei cosiddetti "totem promozionali".
Come scrive il regolatore nella circolare, infatti: “A tal riguardo, relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet p.c., iPad ecc., occorre peraltro evidenziare che la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web)”.
Questo perchè, si legge sempre nella nota: “il fenomeno più eclatante di illegalità nella materia in esame risulta costituito da attività che rappresentano, nella maggior parte dei casi, modalità di offerta di giochi on line con vincita in denaro attuata in contrasto con la normativa vigente soprarichiamata. Tali attività illegali vengono, invero, generalmente camuffate per consentirne la riconduzione nell’ambito di altre fattispecie delle quali, artatamente, vengono richiamate le relative disposizioni che, non concernendo i giochi pubblici con vincita in denaro, presentano finalità, vincoli e controlli ben diversi da quelli invece previsti e richiesti per i giochi”.
“Su tutto il territorio nazionale, infatti, oltre alla presenza di operatori non autorizzati che illecitamente effettuano giochi on line presso agenzie, peraltro collegate a Società sprovviste dei titoli concessori, sta assumendo sempre maggior rilievo l’ulteriore forma di illegalità attuata attraverso i cc.dd. Totem.
E’ in crescente aumento la commercializzazione e diffusione di tali tipologie di apparecchi terminali, collegati ad “internet” o funzionanti tramite “intranet” grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per l’effettuazione di giochi on line, attraverso la connessione a siti illegali.
Tali macchinari constano, in linea generale, com’è stato riscontrato in occasione di accessi ispettivi operati sia da funzionari di codesti Uffici sia dalle Forze dell’Ordine, di una struttura dotata di schermo “touch-screen”, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l’inserimento della “smart card” che abilita al gioco sull’apparecchiatura e l’introduzione di banconote per ricaricare la “smart card” utilizzata.
I Totem, come sopra definiti, appaiono chiaramente in contrasto con le norme citate che regolano la materia del gioco e, in quanto tali, non sono ammissibili sul territorio nazionale.
E' quindi in tale ambito che si finisce col ricadere nel caso in cui si ospitino all'interno dei locali pubblici degli apparecchi collegati in rete che non risultino autorizzati all'esercizio. Anche se le norme in questione, evidentemente, vorrebbero perseguire altre tipologie di reato, ma senza prevedere l'eccezione che invece vorrebbero oggi le sale lan per similatori e giochi simili destinati agli esports.

PERCHE' IN ALCUNI CASI RISULTANO CONFORMI – All'interno dell'operazione condotta da Adm nelle sale lan, tuttavia, c'è chi è uscito indenne dai controlli, pur avendo probabilmente giochi simili a quelli offerti negli altri locali dove invece sono stati sequestrati. Ciò è possibile in virtù di un'eccezione normativa che esiste da tantissimi anni e cioè grazie alla cosiddetta licenza di spettacolo viaggiante. Si tratta, più in dettaglio, della Legge del 18 marzo 1968, N. 337 secondo la quale “L’esercizio dell’ attività di spettacolo viaggiante, in forma itinerante o stabile, necessita di una licenza comunale rilasciata ai sensi dell’ articolo 69 del Tulps, nonchè di un permesso di spettacolo rilasciato dall’ Amministrazione comunale competente per territorio”. Tale legge prevede “Norme specifiche per i parchi permanenti di divertimento (tematici, acquatici, faunistici)” in virtù delle quali sono introdotte disposizioni che regolamentano l’ esercizio dell’ attività, gli obblighi dei comuni e uno schema per l’ adozione di un regolamento comunale ai sensi dell’ articolo 9 della legge 337/1968.
Si tratta quindi di una legge di settore, che riconosce tra l’ altro la “funzione sociale” dell’ attività di questo tipo, identificate dal legislatore, attraverso la Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura (si badi bene: non il Ministero dell'Economia né tanto meno quello dello sviluppo economico, che normalmente entrano in ballo quando si tratta di apparecchi da gioco o concorsi a premio).
Con la definizione di “spettacolo viaggiante” (si legge sul sito dell'associazione di categoria Anesv) risalente ai provvedimenti normativi degli anni ’30, le norme italiane definiscono le attrazioni – comunemente chiamate “giostre” – ed i trattenimenti ospitati nei parchi di divertimento, siano essi temporanei – i classici luna park – che permanenti, tematici, faunistici ed acquatici. Le attività – oltre 150, tra le quali l’ottovolante e l’autoscontro – sono rubricate da un decreto interministeriale, aggiornato annualmente, che comprende anche il teatro di burattini, le piste Go Kart, gli scivoli acquatici, i circhi equestri.
La legge 18 marzo 1968, n. 337, all’articolo 1 recita “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.”. Il riconoscimento della funzione sociale di questa sana e popolare forma di divertimento sancisce la valenza di un’attività che aggrega famiglie e ragazzi, raggiungendo, nel caso dello spettacolo viaggiante itinerante, anche località prive di altri luoghi di spettacolo e divertimento.
Le origini di questa forma di spettacolo risalgono alle fiere e feste popolari, che da oltre un millennio costituiscono momento di grande richiamo per la popolazione. Con la creazione delle prime attrazioni meccaniche, ospitate nelle grandi Esposizioni Universali organizzate dalla fine del XVIII secolo nelle Città europee, lo spettacolo viaggiante inizia a diffondersi in Europa. Anche il “cinema viaggiante”, prima forma di esercizio cinematografico ambulante, è nato all’interno dello spettacolo viaggiante, così come i grandi parchi di divertimento permanenti.

La normativa italiana prevede che ogni attrazione disponga di documentazione tecnica e sia verificata annualmente da un tecnico abilitato. Da alcuni anni è entrato in vigore il DM 18 maggio 2007, recante “Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante”, in GU n. 136 del 14/6/2007. Il decreto introduce la procedura di registrazione delle attrazioni ed assegnazione di un codice identificativo attraverso una procedura che coinvolge le amministrazioni comunali.
Su istanza del richiedente – esercente, produttore o detentore a qualsiasi titolo – corredata da “libretto dell’attività»” manuale di uso e manutenzione e fascicolo tecnico, l’Amministrazione comunale, avvalendosi della Commissione comunale, se costituita, o provinciale di vigilanza sui luoghi di spettacolo, verifica la congruità  della documentazione, effettua un sopralluogo per verificare l’attrazione nelle ordinarie condizioni d’uso, e rilascia un codice identificativo. Il codice verrà  riportato su una targhetta metallica ed applicato stabilmente all’attrazione per consentirne l’identificazione. La procedura di registrazione riguarda le attrazioni nuove, le quali devono attestare la conformità alle norme tecniche in vigore – per le attrazioni la norma EN13814 – ed usate.
Ebbene, per tutti quegli esercizi che sono inquadrati attraverso questa disciplina, la cui autorizzazione viene dunque concessa dal Comune e non dall'Agenzia delle Dogane, è prevista un'eccezione di fatto rispetto all'applicazione delle norme a cui sono assogettati gli altri esercenti e i loro apparecchi da gioco. Motivo per cui una “sala lan” autorizzata come “spettacolo viaggiante”, risulta conforme di fronte a un controllo del regolatore.

IL CAMBIO A PARTIRE DA LUGLIO 2022 - Ma attenzione: anche questo “regime speciale”, però, è destinato a scomparire, a breve. Sì, perché, nella revisione normative di tutte le regole vigenti in materia di apparecchi da intrattenimento che ha previsto, come indicato in premessa, la ri-omologazione di tutti gli apparecchi presenti dai locali pubblici nonché il loro censimento, è anche previsto che a partire dal 1 luglio 2022 verrà assogettata a tutte le tipologie di locali, ivi compresi anche gli spettacolo viaggianti. Con tutte le altre implicazioni normative che verranno quindi estese anche a tale attività, le quali avranno però tempo per chiedere il rilascio dei nulla osta per l'esercizio dei loro giochi fino al 31 dicembre successivo.

 

 

Articoli correlati