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Comma 7, Cassazione: 'Imposta intrattenimenti in unica soluzione'

04 ottobre 2019 - 11:48

La Cassazione accoglie il ricorso dei Monopoli di Stato sul pagamento in un'unica soluzione dell'imposta sugli intrattenimenti dovuta per gli apparecchi comma 7.

Scritto da Fm

 

"Come già affermato in precedente pronuncia di questa Sezione, cui deve darsi continuità (Cass. Sez.V 18.03.2015 n.5359), l'art. 14 bis Dpr 640 del 1972 stabilisce che il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all'art.110 co.7 Tulps, determinate sulla base dell'imponibile medio in via forfetaria su base annuale, deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 10 gennaio".

 

Lo ricordano i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza con cui accolgono il ricorso dei Monopoli di Stato nei confronti di una società in merito alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte sull'istanza proposta dall'Agenzia di rimborso dell'imposta sugli intrattenimenti (in avanti Isi) relativa al periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 per n.358 apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 7 lett.b) Tulps, per essere il presupposto d'imposta (utilizzo degli apparecchi) venuto meno alla fine del mese di aprile del medesimo anno, come da dichiarazione di demolizione inviata il 26 maggio 2004.
 
 
L'Ufficio aveva resistito evidenziando che il pagamento dell'imposta, effettuato dalla ricorrente in unica soluzione, presupponeva la consapevolezza dell'utilizzatrice di poter esercitarne l'uso per un periodo limitato, stante l'imminenza della loro demolizione in difetto di conversione.
 
 
Perciò, si legge ancora nella sentenza della Cassazione che ha cassato la sentenza impugnata, "nella fattispecie l'imposta doveva essere pagata dalla ricorrente entro tale termine per intero, senza tener conto che gli apparecchi per il gioco sarebbero stati rimossi e demoliti dopo il 30 aprile 2004 e sarebbero stati perciò effettivamente utilizzati solo quattro mesi. La norma non prevede infatti la possibilità di ragguagliare l'imposta dovuta parametrandola al periodo di effettivo utilizzo per gli apparecchi già in possesso alla data del 10gennaio, ma solo per quelli installati dopo il 1° marzo di ciascuno anno".
Per un verso, concludono i giudici, "lo stesso meccanismo di determinazione della base imponibile in misura forfettaria annuale osta a concepire una frazionabilità su basi parziarie come regola generale per il pagamento dell'imposta; per altro verso, appunto in considerazione dell'impossibilità di frazionare l'imposta in relazione all'effettivo utilizzo, il legislatore aveva disposto per il 2004, in previsione del mutamento di regime giuridico degli apparecchi de quibus in corso d'esercizio, il pagamento di una somma in misura ridotta (2.500 euro invece di 4.100,00 euro previste per il 2001, 2002 e 2003), laddove per le altre categorie di macchine, il cui regime di operatività non si modificava, la base imponibile era rimasta invariata o era stata incrementata.
Tale previsione, ben espressa nei provvedimenti determinativi della base imponibile prodotti dall'Agenzia nei precedenti gradi di giudizio, è inoltre idonea ad escludere che l'imposta violi i principi di rispetto della capacità contributiva e della relazione tra imposta ed utilizzo effettivo dell'apparecchio, anche perché, come correttamente rilevato dall'Agenzia ricorrente, il presupposto dell'imposta non è l'utilizzo, ma l'installazione dello stesso.
Appare quindi irrilevante l'avvenuta distruzione degli apparecchi in ossequio all'art. 22 co.3 legge nr.289 del 2002, secondo il quale entro la data ultima del 31 maggio 2004 dovevano essere rimossi e demoliti gli apparecchi ex art.110 comma 7 leggi pubblica sicurezza, che consentivano il prolungamento o la ripetizione della partita, salva la possibilità dì riconversione, che avrebbe tuttavia modificato il regime d'imposta, consentendo il pagamento in base alla nuova classificazione acquisita. Anzi la circostanza che la rimozione fosse prevista ed obbligatoria in assenza di conversione consente di ritenere che la 'forfettizzazione'della base imponibile concernesse il solo periodo residuo di installazione lecita dell'apparecchio".
 

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