Prominence servizi media, console di gioco escluse da Linee guida Agcom
Le console di gioco sono escluse dall'ambito di applicazione delle Linee guida varate dall'Agcom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per definire i criteri di qualificazione di un servizio di media audiovisivo o radiofonico come “servizio di interesse generale” al fine di darne adeguato rilievo (prominence), come previsto dall’articolo 29, commi 1 e 2, del Tusma – Testo unico dei servizi di media audiovisivi.
È quanto emerge dalla lettura della lista dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale distribuiti online pubblicata dall'Agcom sul proprio sito istituzionale in accordo a quanto previsto dalla delibera n. 250/25/CONS sulla Revisione delle linee guida in materia.
Nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della lista (il 19 gennaio 2026) i soggetti interessati possono richiedere l’eventuale rettifica delle informazioni ivi riportate o segnalare l’eventuale assenza di servizi per i quali è stata inviata richiesta di inserimento nei tempi e nelle modalità previste dalle Linee guida.
È interessante, parlando di console di gioco, leggere le osservazioni formulate in merito allo schema di provvedimento nel corso delle audizioni con alcuni stakeholder, fra cui si annovera anche Iidea – Italian interactive digital entertainment association, associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia.
In particolare, Iidea “esprime sostanziale condivisione circa l’esclusione delle console di gioco dal novero dei dispositivi oggetto delle misure di prominence, dato che l’obiettivo principale delle console è offrire un’esperienza di gioco di alta qualità. Sebbene le applicazioni multimediali e di intrattenimento di terze parti possano essere disponibili sulle console, esse rappresentano, infatti, un elemento meramente accessorio e complementare, mentre la funzione principale del dispositivo rimane quella di gioco. Iidea rileva come tale conclusione sia stata condivisa anche in altre sedi, come il Media Act del Regno Unito, che ha chiarito che 'la trasmissione di contenuti televisivi non può ancora essere considerata una funzione primaria delle console per videogiochi e, di conseguenza, non riteniamo proporzionato specificare il dispositivo come apparecchiatura per la televisione via Internet in questa fase'”, si legge nella delibera dell'Agcom. “Va inoltre aggiunto che le console di videogiochi non posseggono sezioni multimediali che si presentino come un app store aperto e che tutti i servizi multimediali disponibili sono accessibili ai giocatori, ma i produttori di console non forniscono direttamente alcun contenuto. Inoltre, il medesimo soggetto rappresenta che per visualizzare o riprodurre in streaming i contenuti, l’utente deve avere un account o un abbonamento attivo con il relativo fornitore di servizi, circostanza che farebbe rientrare le console di gioco nella clausola di esclusione dei dispositivi che consentono l’accesso ai SIG solo a seguito della sottoscrizione da parte dell’utente di un’offerta a pagamento caratterizzata da un bundle tra dispositivo e servizi di media.”
Anche Google “condivide l’impostazione proposta in merito alla definizione del perimetro applicativo delle misure di prominence, con particolare riferimento all’esclusione di dispositivi quali smartphone, tablet, personal computer, console da gioco, radio domestiche e radio portatili. Lo stesso soggetto ritiene tale scelta coerente con le caratteristiche funzionali di questi dispositivi, che non si configurano come piattaforme televisive, né come ambienti concepiti principalmente per l’accesso a contenuti audiovisivi e radiofonici. Il medesimo soggetto ritiene, inoltre, che le Linee guida sarebbero significativamente più chiare se l’elenco dei dispositivi esclusi menzionasse in modo esplicito anche gli assistenti vocali domestici, come Google Assistant, poiché una loro esclusione formale risulterebbe coerente con l’intento e la ratio della nuova versione delle Linee guida”.
Infine, l'Agcom, “in merito alle osservazioni concernenti l’eventuale inclusione degli smart speaker nel perimetro della presente disciplina, così come la non esplicita esclusione dalla stessa di dispositivi quali smartphone, tablet, personal computer e console di gioco, ribadisce quanto già espresso in consultazione pubblica, circa l’opportunità di valutare il dispiegarsi della prima fase di implementazione delle misure e di tener conto di prossime eventuali indicazioni a livello europeo, nonché di considerare i soli dispositivi specificamente dedicati alla fruizione di contenuti audiovisivi e radiofonici. Sul punto, l’Autorità rileva, altresì, che nell’ambito della prossima revisione delle Linee guida, in un contesto di mercato e regolamentare a livello europeo auspicabilmente maggiormente consolidato, potrà eventualmente essere rivalutato l’insieme dei dispositivi a cui la presente disciplina si rivolge”.