Sentenza Cgue: ‘Spetta al gestore la fatturazione dei giochi in app store’
Negli acquisti in-app di videogiochi, è l’app store, e non lo sviluppatore, a dover essere considerato il prestatore del servizio ai fini Iva, quando gestisce direttamente il processo di pagamento e la fornitura dei contenuti digitali.
A dirlo è una sentenza del 9 ottobre 2025 della Corte di giustizia dell’Unione europea che in merito alla causa C-101/24, che vedeva opposte una società tedesca che produce giochi in app e una piattaforma irlandese, ha stabilito che, negli acquisti in-app di videogiochi, è l’app store a dover essere considerato il prestatore del servizio ai fini Iva.
La decisione della Cgue chiarisce che l’articolo 28 della direttiva Iva introduce una “fictio iuris” di due prestazioni consecutive: lo sviluppatore fornisce il servizio all’app store, che a sua volta lo rivende al cliente finale.
Per la Corte, il punto chiave non è chi venga indicato come fornitore nella conferma d’ordine, ma chi controlla realmente la transazione. Se l’acquisto avviene interamente nell’ambiente dell’app store, con il suo logo, le sue condizioni d’uso e i suoi strumenti di pagamento, il consumatore percepisce la piattaforma come la controparte contrattuale. Di conseguenza, l’app store agisce "in nome proprio ma per conto dello sviluppatore" e risponde come prestatore ai fini Iva.
Lo sviluppatore del videogioco, invece, è considerato solo fornitore indiretto nei confronti dell’app store, e non debitore dell’Iva nel proprio Paese. La Corte ha anche escluso che l’indicazione dell’Iva nelle conferme d’ordine successive possa modificare questa qualificazione.
Inizialmente la società tedesca aveva presentato ricorso al Finanzgericht Hamburg (il tribunale tributario di Amburgo), che lo aveva accolto con sentenza del 23 febbraio 2020, tuttavia l'amministrazione tributaria ha in seguito proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Finanzgericht Hamburg dinanzi alla Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale tedesca).
Proprio la Bundesfinanzgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre il caso alla Corte per sciogliere i dubbi su alcune questioni pregiudiziali relative alla posizione dei due soggetti, la società sviluppatrice e l'app store in merito alle direttive dell'Unione europea sulla materia.
Nel dettaglio la Cgue chiarisce che l'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che "qualora un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro abbia fornito, prima del 1º gennaio 2015, prestazioni di servizi per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi residenti nel territorio dell’Unione europea per il tramite di un’'app store' messa a disposizione da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, l’applicazione di detto articolo 28 non può essere esclusa per il solo motivo che le conferme d’ordine fornite, da quest’ultimo soggetto passivo, ai clienti finali designano il primo soggetto passivo come prestatore e indicano l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile nello Stato membro in cui quest’ultimo è stabilito".
Mentre sulla direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8 specifica che "qualora si ritenga che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro abbia ricevuto e fornito personalmente una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 2006/112, come modificata, il luogo della prestazione di servizi fornita – in virtù della fictio iuris – a tale soggetto passivo da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro deve essere determinato conformemente all’articolo 44 di detta direttiva, come modificata".
E infine, relativamente all'articolo 203 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, spiega che "qualora un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro abbia fornito prestazioni di servizi per via elettronica a persone residenti nel territorio dell’Unione europea che non sono soggetti passivi per il tramite di un’'app store' messa a disposizione da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, con la conseguenza che si ritiene che quest’ultimo soggetto passivo abbia ricevuto tali prestazioni di servizi e le abbia fornite ai clienti finali, il primo soggetto passivo non può essere considerato debitore dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) nel suo Stato membro di stabilimento in forza di tale articolo 203 per il motivo che, nelle conferme d’ordine trasmesse ai clienti finali, tale primo soggetto passivo è stato designato, con il suo consenso, quale prestatore ed è stata indicata l’aliquota Iva applicabile nel suo Stato membro di stabilimento".
La pronuncia rafforza così la posizione giuridica dei gestori di marketplace digitali, ponendo su di loro gli obblighi fiscali connessi alle vendite di contenuti in-app, e rappresenta un punto di riferimento per tutto il mercato europeo dei videogiochi e delle piattaforme digitali.