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Tar Lazio: 'Museo del videogioco di Roma resti dov'è'

24 marzo 2016 - 16:51

Il Tar Lazio accoglie il ricorso dell'Associazione Italiana Opere Multimediali e Interattive per la realizzazione di un museo del videogioco in locali comunali.

Scritto da Fm

"Qualora il bene appartenga al patrimonio disponibile, l'Amministrazione è tenuta ad avvalersi dei mezzi ordinari di tutela previsti dal codice civile con l'obbligo di motivare, in modo specifico e articolato, le ragioni della scelta della sua pretesa". Questa è delle motivazioni con cui il Tar Lazio ha accolto il ricorso dell'Associazione Italiana Opere Multimediali e Interattive contro il Comune di Roma per la riacquisizione dei locali all’interno dell'immobile di proprietà capitolina utilizzati dall'associazione ricorrente per la realizzazione del Museo del videogioco.

"Nel caso di specie, osserva il Collegio come le motivazioni poste a sostegno della gravata determinazione non siano sufficienti a sorreggere la richiesta di rilascio dell’immobile, facendo le stesse riferimento ad una meramente affermata necessità, espressa dal Presidente del Municipio Roma I Centro, di avere la disponibilità del bene per finalità istituzionali, riferite a Biblioteca Comunale e altri servizi municipali”, si legge nella sentenza.

L'associazione ricorrente, che ha come scopo la promozione e la preservazione della cultura del videogioco, aveva lamentato "l’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela nonché la mancata indicazione dei motivi di interesse pubblico sopravvenuti che, nella comparazione tra i contrapposti interessi, possa giustificare la gravata decisione" e "l’assenza di motivazione in ordine alla ragioni della prevalenza delle finalità dichiarate dal Presidente del Municipio Roma I rispetto all’interesse alla presenza di un Museo unico nel territorio nazionale".

 

A tal proposito, i giudici ricordano che la cosiddetta "autotutela patrimoniale delle pubbliche amministrazioni è esercitabile esclusivamente nei confronti di beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile dell'Ente (in quest'ultimo caso per effetto del combinato disposto degli artt. 826, terzo comma, e 828 c.c. nel caso in cui il bene sia 'destinato ad un pubblico servizio'. Tale tipo di tutela non è invece esercitabile con riguardo alla gestione dei beni appartenenti alla categoria del patrimonio disponibile. Al riguardo, deve rilevarsi, in linea generale, che i beni appartenenti agli enti pubblici territoriali sono soggetti a regimi giuridici differenziati, che si riflettono anche sulla disciplina delle modalità attraverso cui essi possono essere legittimamente alienati o anche semplicemente attribuiti in godimento a soggetti terzi".

 

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