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Sale giochi, Tar Lombardia ribadisce validità distanziometro per 'nuove aperture'

08 luglio 2016 - 15:21

Il Tar Lombardia ricorda la validità del distanziometro previsto dalle legge regionale sul Gap per le sale giochi aperte dopo il 28 gennaio 2014.

Scritto da Fm
Sale giochi, Tar Lombardia ribadisce validità distanziometro per 'nuove aperture'

 


Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di un esercente contro il Comune di Monza per l'annullamento del provvedimento di diniego all’avvio di attività di sala giochi per l'applicazione del 'distanziometro' previsto dalla vigente legge regionale sul Gap.

 

Secondo il ricorrente tale legge, datata 2013, non sarebbe stata applicabile al suo esercizio in quanto non si tratterebbe di una nuova apertura ma della prosecuzione di un'attività già esistente prima dell'entrata in vigore della normativa,senza soluzione di continuità.


I giudici amministrativi però evidenziano che il legale rappresentante della precedente società ha comunicato al Suap del Comune di Monza la cessazione completa di ogni attività per trasferimento di proprietà o di gestione dell’impresa a far tempo dal 13 aprile 2015, mentre a quella data il ricorrente
non aveva ancora ottenuto l’autorizzazione del Questore ex art. 88 Tulps, poi conseguita solo al 22 luglio 2015, sicché non possedeva i requisiti necessari per l’immediato subentro nell’attività. "L’interessato, pertanto - in disparte ogni considerazione sul rilievo e sugli effetti che il contratto di cessione di azienda possa avere esplicato esclusivamente inter partes -, non era legittimata a continuare l’attività in precedenza svolta dall'altra società".


Peraltro, si legge nella sentenza, "il collegamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) Tulps installati presso l’esercizio, alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risulta avvenuto, per due apparecchi, in data 21 aprile 2015 e, per gli altri, in data 20 maggio 2015, ad ulteriore dimostrazione della mancanza di continuità nello svolgimento dell’attività in questione; non può rilevare, in senso contrario, la circostanza che la società abbia continuato a gestire l’esercizio anche dopo il 13 aprile 2015, atteso che essa, dopo la cessazione dell’attività comunicata al Comune, non aveva più alcuna legittimazione in tal senso; ed infatti, in occasione dei controlli effettuati dalla Polizia locale il 3 giugno 2015, sono state contestate violazioni amministrative a carico di entrambe le società – poiché anche il legale rappresentante della ricorrente era presente nel locale - ed è stata contestualmente sospesa l’attività. Nel quadro così delineato l’attività intrapresa dalla ricorrente non può che essere qualificata come una 'nuova installazione' di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931; ne consegue che essa, in quanto successiva alla data del 28 gennaio 2014, non può che ricadere nell’ambito di applicazione del cd. 'distanziometro' previsto dalla vigente normativa regionale. Ciò posto, poiché risulta incontestato che i locali nei quali è ubicato l’esercizio de quo si trovano a distanza inferiore ai 500 metri da luoghi cd. sensibili del territorio comunale, il diniego impugnato è immune dalle censure dedotte".
 

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